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	<title>Cambiocasa News &#187; rendita catastale</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 02:00:06 +0000</pubDate>
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</div>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita Anche in assenza di variazioni edilizie, il catasto può procedere d&#8217;ufficio al riclassamento dei fabbricati urbani L&#8217;aggiornamento delle rendite catastali degli immobili non richiede alcuna &#8216;perlustrazione&#8217; da parte dei funzionari del Territorio, quando gli stessi immobili non hanno subito modifiche edilizie e il loro<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/raddoppio-automatico-della-rendita-il-lusso-si-vede-anche-senza-visita/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita</em></strong></p>
<p><strong><em>Anche in assenza di variazioni edilizie, il catasto può procedere d&#8217;ufficio al riclassamento dei fabbricati urbani</em></strong></p>
<p><strong>L&#8217;aggiornamento delle rendite catastali degli immobili non richiede alcuna &#8216;perlustrazione&#8217; da parte dei funzionari del Territorio, quando gli stessi immobili non hanno subito modifiche edilizie e il loro classamento è, evidentemente, non in linea con quello attribuito a fabbricati simili e con medesime caratteristiche. La visita di controllo è ancor più superflua se il Comune su cui insistono ha ripartito il proprio territorio in microzone. </strong><br />
<span id="more-1418"></span><br />
Lo ha stabilito la <strong>Cassazione </strong>che, con la sentenza n. 23313 del 3 novembre, ha avallato le ragioni dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong>, appellandosi a un&#8217;attenta lettura delle norme che regolano la revisione delle rendite (articolo 3, comma 58, legge 662/1996 e articolo 1, comma 335, legge 331/2004).</p>
<p>Per il <strong>contribuente</strong>, vittorioso nei primi due gradi di giudizio, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto raddoppiare il <strong>valore catastale</strong> del proprio appartamento, trasferendolo d&#8217;ufficio dalla categoria A/2 a quella A/1 (di lusso), senza aver prima verificato<strong> &#8216;di persona&#8217; </strong>lo stato delle cose, così come previsto dall&#8217;articolo 54 del Dpr 1142/1969.</p>
<p>Nel ricorso di legittimità, l&#8217;<strong>Agenzia </strong>ha, a questo proposito, ricordato come tale disposizione sia stata nel tempo superata, già con il Dl 853/1984 grazie al quale era stata resa possibile la <strong>revisione automatica delle rendite,</strong> in assenza di variazioni edilizie, e poi con l&#8217;articolo 11 del Dl 70/1988, secondo cui, il <strong>classamento delle unità immobiliari urbane,</strong> in relazione alle quali sia stata redatta una dichiarazione conforme alle procedure e ai <strong>modelli catastali,</strong> &#8216;può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche&#8217;.</p>
<p>Questo il fulcro del contenzioso, ma sui banchi della <strong>Suprema Corte</strong>, la questione si è articolata in quattro diversi punti sostenuti dall&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>e in contrasto con altrettanti motivi alla base della pronuncia di merito impugnata.</p>
<p>In sostanza, l&#8217;<strong>Amministrazione </strong>ha difeso, oltre alla facoltà discrezionale della visita di cui si è detto, la fonte <strong>normativa </strong>richiamata negli avvisi di <strong>classamento</strong>, la mancata instaurazione di un dialogo preventivo con il <strong>contribuente </strong>e, in merito alla motivazione degli stessi avvisi, il rispetto dei principi generali prescritti per gli atti in <strong>materia catastale</strong>, nel caso specifico osservati anche solo con &#8216;la mera indicazione della consistenza, della categoria e della <strong>classe </strong>attribuita all&#8217;<strong>immobile</strong>&#8216;.</p>
<p>Per la <strong>Cassazione</strong>, i quattro rilievi sono tutti fondati, a cominciare dal riferimento normativo (articolo 3, comma 58, legge 662/1996) giustamente &#8216;prescelto&#8217; dagli uffici del <strong>catasto </strong>(la Ctr aveva ritenuto, invece, applicabile al caso la legge 331/2004, articolo 1, commi da 335 a 337), secondo cui &#8216;gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di <strong>accertamento fiscale </strong>in collaborazione con le strutture dell&#8217;<strong>amministrazione finanziaria</strong>. Partecipano altresì alla elaborazione dei <strong>dati fiscali </strong>risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all&#8217;ufficio tecnico erariale la <strong>classificazione di immobili </strong>il cui <strong>classamento </strong>risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L&#8217;ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli <strong>immobili </strong>segnalati dal comune&#8217;.</p>
<p>Tale disposizione, combinata con il solo comma 335 della <strong>legge finanziaria 2005, </strong>riguardante la revisione delle rendite delle unità immobiliari ubicate in microzone comunali, avvalora la tesi dell&#8217;ufficio, con riferimento all&#8217;inutilità del sopralluogo.</p>
<p>Nella sentenza impugnata, le critiche cadono anche su presunte defaillance della motivazione sottostante agli avvisi dell&#8217;Ufficio tecnico erariale, consistenti nella mancata esplicitazione dei caratteri tipologici e costruttivi dell&#8217;<strong>immobile </strong>e del contesto nel quale lo stesso è inserito. Ma, anche su questo argomento, la <strong>Cassazione </strong>confuta l&#8217;assunto dei giudici di merito, affermando che tali elementi &#8216;servono unicamente a delimitare l&#8217;ambito delle ragioni adducibili dall&#8217;ufficio nell&#8217;eventuale fase contenziosa …, nella quale il <strong>contribuente </strong>conserverà integre tutte le sue facoltà di difesa&#8217;. Intanto, la motivazione, se pur indicante esclusivamente il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, esiste ed è valida.</p>
<p>Sulla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, invocata dalla Ctr, la <strong>Suprema Corte</strong>, richiamando la sentenza n. 26635/2009 delle Sezioni unite, in materia di accertamenti standardizzati, ha ribadito che, in occasione del riclassamento automatico di un fabbricato, &#8216;non esiste alcun onere per l&#8217;<strong>Amministrazione </strong>di invitare il <strong>contribuente </strong>interessato a fornire chiarimenti e a produrre documenti prima che sia emesso un provvedimento accertativo&#8217;.</p>
<p><strong>Dunque, l&#8217;Agenzia del Territorio ha ragione.</strong></p>
<p>Toccherà, ora, a un&#8217;altra sezione della Ctr pronunciarsi, attenendosi ai principi di diritto enunciati nella sentenza 23313/2010.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi-Paola Pullella Lucano</strong></p>
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		<title>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:00:12 +0000</pubDate>
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</div>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</em></strong></p>
<p><strong><em>Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato </em></strong></p>
<p><strong>È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell&#8217;accertare l&#8217;ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento&#8217;.</strong><br />
<span id="more-1377"></span><br />
Tra queste operazioni va annoverata quella c.d. di <strong>classamento catastale.</strong> Ai sensi dell&#8217;art. 61 d.p.r. n. 1142/49 funzione precipua di tale operazione è quella di &#8216;attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la <strong>categoria </strong>e la <strong>classe di competenza</strong> e a quelle a destinazione speciale la sola <strong>categoria</strong>. La <strong>tipologia </strong>è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l<strong>&#8216;unità immobiliare</strong>, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali&#8217;.</p>
<p>Il tutto, sostanzialmente, era finalizzato oltre che ad esigenze legate ad un censimento del <strong>patrimonio immobiliare italiano</strong>, al calcolo delle<strong> rendite degli immobili</strong> ai fini dell&#8217;applicazione delle <strong>imposte fondiarie. </strong></p>
<p>Tra le <strong>imposte </strong>che si calcolano sulla base della <strong>rendita catastale </strong>va annoverata<strong> l&#8217;I.C.I. </strong></p>
<p>È evidente, pertanto, che la corretta quantificazione di tale <strong>rendita </strong>sia di fondamentale importanza ai fini dell&#8217;esatto calcolo e corresponsione del tributo.</p>
<p>Il mutamento delle condizioni di fatto e di diritto che sono suscettibili d&#8217;incidere sull&#8217;<strong>aggiornamento </strong>della <strong>rendita </strong>devono essere comunicate al <strong>catasto</strong>, affinché si provveda al c.d. <strong>riclassamento </strong>dell&#8217;<strong>unità immobiliare,</strong> ed al comune in cui è ubicato l&#8217;<strong>immobile</strong>, ai fini della corretta liquidazione dell&#8217;<strong>imposta comunale sugli immobili. </strong></p>
<p>La <strong>finanziaria </strong>per l&#8217;anno 2005 (l. n. 311/04) nell&#8217;ottica di un recupero dell<strong>&#8216;evasione fiscale </strong>ha dotato le amministrazioni comunali di particolari strumenti di contrasto della stessa. In particolare, ai sensi dei commi 336 e 336 dell&#8217;articolo unico della legge n. 311</p>
<p>I comuni, constatata la presenza di<strong> immobili di proprietà privata</strong> non dichiarati in <strong>catasto </strong>ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i <strong>classamenti catastali </strong>per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle <strong>unità immobiliari</strong> interessate la presentazione di atti di <strong>aggiornamento </strong>redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.</p>
<p>La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della <strong>denuncia catastale</strong>, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong>. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>provvedono, con oneri a carico dell&#8217;interessato, alla iscrizione in <strong>catasto </strong>dell&#8217;<strong>immobile non accatastato</strong> ovvero alla verifica del <strong>classamento </strong>delle<strong> unità immobiliari </strong>segnalate, notificando le risultanze del <strong>classamento </strong>e la relativa <strong>rendita</strong>. Si applicano le <strong>sanzioni </strong>previste per le violazioni dell&#8217;articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.</p>
<p>Le <strong>rendite catastali</strong> dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della <strong>richiesta </strong>del comune di cui al comma 336 producono <strong>effetto fiscale</strong>, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell&#8217;anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della<strong> denuncia catastale</strong>, indicata nella <strong>richiesta </strong>notificata dal <strong>Comune</strong>, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell&#8217;anno di notifica della <strong>richiesta del Comune</strong>&#8216;.</p>
<p>In sostanza in procedimento configurata dalla legge è il seguente:</p>
<p><strong>a)</strong> il <strong>Comune </strong>accerta che un&#8217;<strong>unità immobiliare</strong> dovrebbe essere rilassata;</p>
<p><strong>b)</strong> con una <strong>comunicazione </strong>al soggetto interessato lo invita a farlo specificando altresì che la medesima <strong>comunicazione </strong>è stata inviata all&#8217; <strong>Agenzia del Territorio </strong>(il c.d. catasto) per gli adempimenti di sua competenza (ossia revisione delle <strong>rendite </strong>e quindi <strong>riclassamento</strong>) e che in assenza di adempimento volontario la medesima agenzia provvederà a spese dell&#8217;interessato;</p>
<p><strong>c)</strong> a seguito del <strong>riclassamento </strong>il Comune può chiedere l<strong>&#8216;I.C.I</strong>. aggiornata alla nuova <strong>rendita catastale</strong> andando a ritroso fino dal momento in cui la nuova <strong>rendita </strong>avrebbe dovuto trovare applicazione. Il tutto, è bene evidenziarlo, pur sempre nel rispetto dei limiti quinquennali della prescrizione.<br />
<strong><br />
Fonte: CondominioWeb.com</strong><br />
Avv. Alessandro Gallucci</p>
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