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	<title>Cambiocasa News &#187; Norme Condominiali</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Riforma del condominio</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Condominiali]]></category>

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</div>Riforma del condominio, un vecchio regolamento può andare in contrasto con la nuova legge? La risposta alla domanda &#8220;sopra&#8221;, è SI! Un vecchio regolamento può andare in contrasto con la legge di riforma del 18 giugno, questo perché il regolamento in questione è stato approvato quando le norme del codice erano diverse e quindi non<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2015/01/riforma-del-condominio-2/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p>Riforma del condominio, un vecchio regolamento può andare in contrasto con la nuova legge?</p>
<p>La risposta alla domanda &#8220;sopra&#8221;, è SI! Un vecchio regolamento può andare in contrasto con la legge di riforma del 18 giugno, questo perché il regolamento in questione è stato approvato quando le norme del codice erano diverse e quindi non perde la sua validità.</p>
<p>I casi di possibile sono:<span id="more-8584"></span></p>
<p>-Se sono in accordo o in contrasto solo con le norme derogabili ora vigenti – sono valide<br />
-Se sono in contrasto con le norme inderogabili ora vigenti – non sono valide</p>
<p>Per le disposizioni approvate fino al giorno 17 giugno 2013 aventi valore regolamentare, ci si comporta in questo modo:</p>
<p>-Se in contrasto con le norme inderogabili o derogabili del codice vigenti fino al 17 giugno 2013 – non sono valide<br />
-Se sono in accordo con le norme inderogabili o derogabili del codice vigenti fino al 17 giugno 2013 ma in contrasto con le norme<br />
inderogabili o derogabili ora vigenti – non sono valide<br />
-Se sono in accordo con le norme inderogabili o derogabili del codice vigenti fino al 17 giugno 2013 e con quelle inderogabili o derogabili ora vigenti – sono valide</p>
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		<title>Gestione spazio comune</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[spazio condominiale]]></category>

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</div>Gestione spazio comune Per spazio comune si intende qualcosa che appartiene a più persone, tutti devono poterne godere, rispettando le regole che consentono a tutti di farlo. Sono infatti beni comuni l’acqua e l’aria, la storia dell’umanità e il suo futuro, sono beni comuni gli spazi pubblici. Lo spazio condominiale è da sempre occasione di<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/08/gestione-spazio-comune/">Read more...</a></strong>
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</div><p>Gestione spazio comune</p>
<p>Per spazio comune si intende qualcosa che appartiene a più persone, tutti devono poterne godere, rispettando le regole che consentono a tutti di farlo. Sono infatti beni comuni l’acqua e l’aria, la storia dell’umanità e il suo futuro, sono beni comuni gli spazi pubblici.</p>
<p>Lo spazio condominiale è da sempre occasione di &#8220;liti&#8221; tra condomini, la gestione è piuttosto delicata in quanto si pone a metà tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. lo spazio condominiale appartiene non al singolo ma ad alcuni e non a tutti, e prevede sempre delle regole di condivisione per il suo utilizzo.</p>
<p>Il regolamento condominiale</p>
<p>Convivere con i condomini non è certo facile, non tutti sanno che esiste una normativa che regola gli utilizzi di uno spazio comune, è il Libro Terzo, Capo II del Codice civile, lo spazio comune è disciplinato dall’art. 117 c.c. Per gli edifici con più di dieci condomini la legge prevede l’obbligo di formare un regolamento che contenga le norme circa l’uso delle cose comuni.</p>
<p>Sta comunque al buon senso e a minime regole di civiltà una convivenza pacifica.</p>
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		<title>Riforma del condominio</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Norme Condominiali]]></category>

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</div>I condomini potranno accedere ai documenti contabili e ottenerne copia, il tutto per la massima trasparenza, tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio, la nuova norma prevede più controlli contro i morosi. L&#8217;amministratore ha potere di agire con decreto ingiuntivo contro i morosi, entro sei mesi dal<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/06/riforma-del-condominio/">Read more...</a></strong>
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</div><p>I condomini potranno accedere ai documenti contabili e ottenerne copia, il tutto per la massima trasparenza, tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio, la nuova norma prevede più controlli contro i morosi.</p>
<p>L&#8217;amministratore ha potere di agire con decreto ingiuntivo contro i morosi, entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato, SENZA chiedere una autorizzazione dell&#8217;assemblea. Se la mora dura più di 6 mesi, potrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.</p>
<p>Altra norma prevede sanzioni per le violazioni del regolamento, con una multa da 200 euro, che può salire a 800 in casi di recidiva.<br />
Requisiti dell&#8217;amministratore</p>
<p><strong>Licenziamento dell&#8217;amministratore</strong></p>
<p>L&#8217;amministratore resta in carica senza la necessità di riconfermarlo ogni anno. Potrà essere &#8220;licenziato&#8221; dall&#8217;assemblea alla scadenza del mandato annuale o su richiesta di un condomino, in caso di gravi irregolarità fiscali.</p>
<p><strong>NO</strong> divieti sugli animali</p>
<p>Non si potrà più vietare per regolamento di tenere animali domestici in casa. Chi si vuole distaccare dall&#8217;impianto centralizzato potrà farlo senza il benestare dell&#8217;assemblea, dovrà solo contribuire alla manutenzione straordinaria.</p>
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		<title>Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l&#8217;approvazione delle tabelle millesimali</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/09/nuove-norme-condominiali-basta-la-maggioranza-per-lapprovazione-delle-tabelle-millesimali/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Condominiali]]></category>
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		<category><![CDATA[notizie tabelle millesimali condominio]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento condominio]]></category>

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</div>Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l&#8217;approvazione delle tabelle millesimali Secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale sinora prevalente era necessario il consenso di tutti i condomini Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per l&#8217;approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all&#8217;art. 1136, secondo comma del<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/09/nuove-norme-condominiali-basta-la-maggioranza-per-lapprovazione-delle-tabelle-millesimali/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Nuove norme condominiali: basta la maggioranza per l&#8217;approvazione delle tabelle millesimali </em></strong></p>
<p><strong><em>Secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale sinora prevalente era necessario il consenso di tutti i condomini </em></strong></p>
<p><strong>Con la sentenza 18477 del 9 agosto 2010, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per l&#8217;approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all&#8217;art. 1136, secondo comma del codice civile, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell&#8217;edificio.</strong><br />
<span id="more-892"></span><br />
Con la <strong>sentenza </strong>in esame la <strong>Cassazione </strong>sottolinea che la <strong>delibera </strong>che approva le <strong>tabelle </strong>non si pone come fonte diretta dell&#8217;<strong>obbligo contributivo</strong> del <strong>condomino</strong>, ma solo come parametro di quantificazione dell&#8217;<strong>obbligo</strong>, determinato in base a una valutazione tecnica.</p>
<p>In particolare, i <strong>giudici </strong>chiariscono che caratteristica propria del <strong>negozio giuridico</strong> è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti, mentre l&#8217;atto di approvazione della <strong>tabella </strong>fa riferimento ad una documentazione ricognitiva di tale realtà e quindi non qualificabile come attività negoziale.</p>
<p>A sostegno di tale impostazione, viene anche evidenziato che le <strong>tabelle millesimali</strong> devono essere allegate al<strong> regolamento del condominio</strong>, per la cui approvazione è sufficiente la <strong>maggioranza</strong>.</p>
<p>Infine, i <strong>giudici </strong>sottolineano che gli eventuali errori della<strong> tabella millesimale</strong> possono essere corretti mediante la speciale azione di revisione prevista dall&#8217;articolo 69 delle disposizioni di attuazione del<strong> Codice civile</strong> e pertanto l&#8217;approvazione a <strong>maggioranza </strong>non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei <strong>condomini</strong>.</p>
<p>La <strong>sentenza </strong>avrà importanti riflessi nella <strong>gestione condominiale</strong> soprattutto se un<strong> edificio condominiale</strong> ha subito negli anni rilevanti modifiche che vanno ad incidere nella ripartizione delle spese, come ad esempio nel caso della chiusura di un balcone ovvero nella realizzazione di una sopraelevazione, ecc.</p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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