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	<title>Cambiocasa News &#187; aggiornamenti ici</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Esonero ICI per fabbricati rurali</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Cervellera]]></dc:creator>
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</div>A seguito della presentazione di domanda, da parte di un’azienda agricola locale, il Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, in data 29 settembre 2011 ha richiesto la variazione catastale dei fabbricati rurali, così come prevista dall’articolo 7, comma 2 bis (semplificazione fiscale), del Dl 70/2011, sottolineando, pertanto, come previsto dal suddetto articolo, l’efficacia retroattiva relativa<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2015/07/esonero-ici-per-fabbricati-rurali/">Read more...</a></strong>
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</div><p>A seguito della presentazione di domanda, da parte di un’azienda agricola locale, il Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, in data 29 settembre 2011 ha richiesto la variazione catastale dei fabbricati rurali, così come prevista dall’articolo 7, comma 2 bis (semplificazione fiscale), del Dl 70/2011, sottolineando, pertanto, come previsto dal suddetto articolo, l’efficacia retroattiva relativa ai cinque anni precedenti alla presentazione della stessa. Il medesimo Ctr Lombardia, analizzando dettagliatamente il caso in questione, oltre ad accettare le ragioni della contribuente (<strong>sentenza 3249/2015</strong>), ha confermato che, nel caso in cui venga presentata una domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011, per ottenere il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, gli effetti di tale variazione retroagiscono fino al 1° gennaio 2006, con conseguente esclusione dall’Ici a far tempo dall’anno d’imposta 2006.</p>
<p>Nello specifico, l’azienda agricola si era attivata per far ricorso agli avvisi di accertamento Ici con i quali l’ente locale competente contestava, per gli anni 2006 e 2007, una omessa e infedele denuncia di fabbricati posseduti perchè non assogettabili al requisito di ruralità necessario per aver diritto all’esenzione dell’imposta. Inizialmente la Ctp di Mantova aveva rigettato il ricorso in quanto, secondo la Cassazione, erano esclusi dall’Ici solo i fabbricati iscritti in catasto come rurali, se appartenenti alla categoria A/6, per le parti abitative e D/10 per le costruzioni destinate all&#8217;attività agricola o di allevamento, mentre, per l’Amministrazione Comunale, l’azienda agricola in questione risultava classificata, per la parte abitativa, nelle categorie A/3 e C/4, mentre, per la parte allevamento, nella categoria D8. In secondo grado però la Ctr ha dato ragione alla contribuente. Infatti i giudici, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, Dl 102/2013 entrato in vigore il 30 ottobre 2013, del citato articolo 7 comma 2-bis e con modificazioni dalla legge 106/2011, hanno sottolineato che le domande di variazione <a href="http://www.cambiocasa.it/" target="_blank">catastale</a> presentate in funzione a questa normativa e il loro inserimento dell’annotazione negli atti catastali, sono valide per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.</p>
<p>Sulla base di questa analisi, l’azienda in questione, avendo presentato la domanda di variazione catastale prima del 30 settembre 2011, ha diritto al requisito di ruralità che risulta valido a decorrere dal 1 gennaio 2006 con l’esclusione dall’Ici relativamente ai fabbricati in oggetto.</p>
<p><em>A cura di Claudia La Porta</em></p>
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		<title>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
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</div>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</em></strong></p>
<p><strong><em>Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato </em></strong></p>
<p><strong>È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell&#8217;accertare l&#8217;ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento&#8217;.</strong><br />
<span id="more-1377"></span><br />
Tra queste operazioni va annoverata quella c.d. di <strong>classamento catastale.</strong> Ai sensi dell&#8217;art. 61 d.p.r. n. 1142/49 funzione precipua di tale operazione è quella di &#8216;attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la <strong>categoria </strong>e la <strong>classe di competenza</strong> e a quelle a destinazione speciale la sola <strong>categoria</strong>. La <strong>tipologia </strong>è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l<strong>&#8216;unità immobiliare</strong>, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali&#8217;.</p>
<p>Il tutto, sostanzialmente, era finalizzato oltre che ad esigenze legate ad un censimento del <strong>patrimonio immobiliare italiano</strong>, al calcolo delle<strong> rendite degli immobili</strong> ai fini dell&#8217;applicazione delle <strong>imposte fondiarie. </strong></p>
<p>Tra le <strong>imposte </strong>che si calcolano sulla base della <strong>rendita catastale </strong>va annoverata<strong> l&#8217;I.C.I. </strong></p>
<p>È evidente, pertanto, che la corretta quantificazione di tale <strong>rendita </strong>sia di fondamentale importanza ai fini dell&#8217;esatto calcolo e corresponsione del tributo.</p>
<p>Il mutamento delle condizioni di fatto e di diritto che sono suscettibili d&#8217;incidere sull&#8217;<strong>aggiornamento </strong>della <strong>rendita </strong>devono essere comunicate al <strong>catasto</strong>, affinché si provveda al c.d. <strong>riclassamento </strong>dell&#8217;<strong>unità immobiliare,</strong> ed al comune in cui è ubicato l&#8217;<strong>immobile</strong>, ai fini della corretta liquidazione dell&#8217;<strong>imposta comunale sugli immobili. </strong></p>
<p>La <strong>finanziaria </strong>per l&#8217;anno 2005 (l. n. 311/04) nell&#8217;ottica di un recupero dell<strong>&#8216;evasione fiscale </strong>ha dotato le amministrazioni comunali di particolari strumenti di contrasto della stessa. In particolare, ai sensi dei commi 336 e 336 dell&#8217;articolo unico della legge n. 311</p>
<p>I comuni, constatata la presenza di<strong> immobili di proprietà privata</strong> non dichiarati in <strong>catasto </strong>ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i <strong>classamenti catastali </strong>per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle <strong>unità immobiliari</strong> interessate la presentazione di atti di <strong>aggiornamento </strong>redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.</p>
<p>La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della <strong>denuncia catastale</strong>, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong>. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>provvedono, con oneri a carico dell&#8217;interessato, alla iscrizione in <strong>catasto </strong>dell&#8217;<strong>immobile non accatastato</strong> ovvero alla verifica del <strong>classamento </strong>delle<strong> unità immobiliari </strong>segnalate, notificando le risultanze del <strong>classamento </strong>e la relativa <strong>rendita</strong>. Si applicano le <strong>sanzioni </strong>previste per le violazioni dell&#8217;articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.</p>
<p>Le <strong>rendite catastali</strong> dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della <strong>richiesta </strong>del comune di cui al comma 336 producono <strong>effetto fiscale</strong>, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell&#8217;anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della<strong> denuncia catastale</strong>, indicata nella <strong>richiesta </strong>notificata dal <strong>Comune</strong>, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell&#8217;anno di notifica della <strong>richiesta del Comune</strong>&#8216;.</p>
<p>In sostanza in procedimento configurata dalla legge è il seguente:</p>
<p><strong>a)</strong> il <strong>Comune </strong>accerta che un&#8217;<strong>unità immobiliare</strong> dovrebbe essere rilassata;</p>
<p><strong>b)</strong> con una <strong>comunicazione </strong>al soggetto interessato lo invita a farlo specificando altresì che la medesima <strong>comunicazione </strong>è stata inviata all&#8217; <strong>Agenzia del Territorio </strong>(il c.d. catasto) per gli adempimenti di sua competenza (ossia revisione delle <strong>rendite </strong>e quindi <strong>riclassamento</strong>) e che in assenza di adempimento volontario la medesima agenzia provvederà a spese dell&#8217;interessato;</p>
<p><strong>c)</strong> a seguito del <strong>riclassamento </strong>il Comune può chiedere l<strong>&#8216;I.C.I</strong>. aggiornata alla nuova <strong>rendita catastale</strong> andando a ritroso fino dal momento in cui la nuova <strong>rendita </strong>avrebbe dovuto trovare applicazione. Il tutto, è bene evidenziarlo, pur sempre nel rispetto dei limiti quinquennali della prescrizione.<br />
<strong><br />
Fonte: CondominioWeb.com</strong><br />
Avv. Alessandro Gallucci</p>
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