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	<title>Cambiocasa News &#187; riduzione imposta registro</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Opere edilizie &#8216;particolareggiate&#039;: solo al 1° costruttore tempo 5 anni</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:00:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni e contributi fiscali]]></category>
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</div>Opere edilizie &#8216;particolareggiate': solo al 1° costruttore tempo 5 anni Legittimo il recupero del beneficio, nel caso in cui l&#8217;immobile è rivenduto prima del termine di decadenza La Corte di Cassazione ha stabilito che i benefici in materia di imposizione indiretta, previsti dalla legge 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/08/opere-edilizie-particolareggiate-solo-al-1-costruttore-tempo-5-anni/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Opere edilizie &#8216;particolareggiate': solo al 1° costruttore tempo 5 anni </em></strong></p>
<p><strong><em>Legittimo il recupero del beneficio, nel caso in cui l&#8217;immobile è rivenduto prima del termine di decadenza</em></strong></p>
<p><strong>La Corte di Cassazione ha stabilito che i benefici in materia di imposizione indiretta, previsti dalla legge 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applicano a condizione che l&#8217;utilizzazione edificatoria avvenga a opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall&#8217;acquisto.</strong><br />
<span id="more-876"></span><br />
La <strong>norma agevolativa</strong>, riservando specifiche <strong>agevolazioni </strong>ai trasferimenti soggetti all<strong>&#8216;imposta di registro</strong> (l&#8217;<strong>agevolazione </strong>escludeva pertanto i trasferimenti soggetti all&#8217;<strong>Iva</strong>), ha una funzione chiara e inequivocabile: incentivare e sostenere il <strong>settore immobiliare/edilizio</strong> delle aree comprese in<strong> piani urbanistici particolareggiati</strong>.</p>
<p>La riduzione della misura dell&#8217;<strong>imposizione di registro</strong> all&#8217;1% nonché delle<strong> imposte ipotecaria e catastale</strong> in <strong>tassa fissa</strong> ha, come conseguenza, l&#8217;effetto di disporre di un sensibile e apprezzabile <strong>differenziale fiscale,</strong> tale da dare uno slancio al settore individuato.</p>
<p>Per espressa <strong>disposizione legislativa</strong>, le cause di decadenza dal <strong>beneficio </strong>consistono soltanto nella mancata utilizzazione edificatoria dell&#8217;area entro cinque anni dall&#8217;<strong>acquisto</strong>, ma nessun altra causa di decadenza è prevista dalle <strong>norme </strong>del sistema positivo. Il tenore letterale è chiaro: si decade se, decorsi cinque anni dal trasferimento (cioè da quando lo stesso è stato concesso), gli <strong>immobili </strong>non abbiano avuto una utilizzazione edificatoria.</p>
<p>La <strong>norma </strong>non prevede specifici momenti nei quali l&#8217;ufficio può verificare l&#8217;utilizzazione dell&#8217;area, dovendosi perciò ritenere che l&#8217;<strong>Amministrazione </strong>possa verificare la decadenza nell&#8217;ambito temporale di avveramento della condizione, considerato che la norma non pone a carico dell&#8217;<strong>acquirente </strong>di denunciare all&#8217;ufficio il verificarsi della condizione nel corso del termine di validità dell<strong>&#8216;utilizzazione edificatoria.</strong></p>
<p>È ragionevole, però, ritenere che il <strong>contribuente </strong>sia tenuto a denunciare, ai sensi dell&#8217;articolo 19 del Dpr 131/1986, gli eventi successivi alla registrazione, nel caso, il fatto negativo della mancata &#8221;<strong>utilizzazione edificatoria</strong>&#8221; nel termine decadenziale, dichiarazione da rendere nel termine di venti giorni dalla <strong>scadenza </strong>del termine dei cinque anni in quanto, diversamente opinando, l&#8217;ufficio non potrebbe procedere al recupero della <strong>maggiore imposta</strong> non essendo in possesso di elementi per agire in tal senso.</p>
<p>A seguito della predetta denuncia, l&#8217;ufficio provvede al recupero della <strong>maggiore imposta</strong> con gli interessi, ma senza irrogazione di <strong>sanzioni</strong>, le quali sono invece dovute in ipotesi di omissione della dichiarazione di mancato avveramento della condizione.</p>
<p>L&#8217;<strong>imposta</strong>, che in questa fattispecie viene recuperata con avviso di liquidazione, è classificata &#8221;<strong>complementare</strong>&#8221; in quanto non si basa sui medesimi presupposti in base ai quali si è tassato l&#8217;atto sottoposto a registrazione ma su circostanze diverse (la <strong>decadenza </strong>dal <strong>beneficio</strong>).</p>
<p><strong>I piani particolareggiati</strong><br />
Nell&#8217;individuare l&#8217;esatta portata della locuzione<strong> piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati</strong> contenuta nell&#8217;articolo 33 della legge 388/2000, la circolare n. 11/2002 ha evidenziato che:</p>
<p>&#8211; l&#8217;esistenza del<strong> piano regolatore </strong>generale è una condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini dell&#8217;<strong>agevolazione</strong>; pertanto, se esiste un piano regolatore generale regolarmente approvato, ma manca il<strong> piano particolareggiato</strong> concretamente vigente, non è applicabile il regime di favore</p>
<p>&#8211; per<strong> piani urbanistici particolareggiati</strong>, comunque, denominati, regolarmente approvati si intendono, sia i <strong>piani particolareggiati</strong> a <strong>iniziativa pubblica</strong>, sia quelli a <strong>iniziativa privata</strong> attuativi del piano regolatore generale (ad esempio, i piani di lottizzazione) purché la relativa convenzione, deliberata dal Comune, sia firmata da quest&#8217;ultimo e dall&#8217;attuatore</p>
<p>&#8211; il piano di <strong>lottizzazione</strong>, stipulato in convenzione con un organo pubblico (Comune) è equiparabile a un <strong>piano particolareggiato</strong>, poiché concretizza un interesse pubblico. La convenzione deve essere stipulata prima che sia posto in essere il trasferimento, a conferma che il procedimento amministrativo è stato eseguito e completato secondo la normativa statale o regionale (l&#8217;interpretazione dell<strong>&#8216;Amministrazione finanziaria</strong> è avvalorata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1463/1997, ha ritenuto il piano di <strong>lottizzazione </strong>uno strumento attuativo delle prescrizioni del piano regolatore generale al pari di un<strong> piano particolareggiato</strong>).</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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