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	<title>Cambiocasa News &#187; iva su immobili non venduti</title>
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		<title>Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:00:29 +0000</pubDate>
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</div>Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva Le immobiliari di costruzione risentono della crisi economica più delle altre imprese e così si è venuto a creare un forte incremento di immobili invenduti I problemi che derivano dalla crisi dell&#8217;invenduto sono più gravosi per le imprese di costruzione. Infatti la cessione di immobili è considerata imponibile<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/gli-immobili-invenduti-aumentano-il-credito-iva/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva</em></strong></p>
<p><strong><em>Le immobiliari di costruzione risentono della crisi economica più delle altre imprese e così si è venuto a creare un forte incremento di immobili invenduti</em></strong></p>
<p><strong>I problemi che derivano dalla crisi dell&#8217;invenduto sono più gravosi per le imprese di costruzione. Infatti la cessione di immobili è considerata imponibile se viene effettuata entro il quarto anno dalla sua ultimazione; invece la vendita eseguita dopo tale termine è essere esente da Iva, in base numero 8bis dell&#8217;articolo 10 del Dpr Iva.</strong><br />
<span id="more-1286"></span><br />
Un <strong>immobile </strong>si considera <strong>ultimato </strong>nel momento in cui è <strong>idoneo alla sua funzione. </strong>La circolare n. 12/E/2007 ha chiarito quindi che tale momento coincide con la presentazione della <strong>dichiarazione di fine lavori</strong> da rendere in <strong>catasto </strong>(Dpr n. 380/01). Si considera ultimato anche l&#8217;<strong>immobile </strong>per il quale non è stata ancora presentata la <strong>dichiarazione di fine lavori, </strong>se viene concesso in uso a terzi con appositi contratti.</p>
<p>Il passaggio dal <strong>regime d&#8217;imponibilità</strong> al<strong> regime di esenzione </strong>nel <strong>settore immobiliare </strong>in virtù della<strong> vendita di un edificio </strong>dopo quattro anni dall&#8217;ultimazione comporta l&#8217;<strong>indetraibilità dell&#8217;Iva </strong>assolta nel periodo oltre che a due tipi di rettifiche della <strong>detrazione </strong>usufruita negli anni precedenti. Se l&#8217;<strong>immobile </strong>viene ceduto successivamente a tale termine genera un&#8217;<strong>operazione esente Iva</strong> (articolo 10, numero 8bis del Dpr 633/72) e quindi si pone il problema della <strong>rettifica dell&#8217;imposta</strong> per i decimi mancanti.</p>
<p>Ovviamente la<strong> cessione dell&#8217;immobile abitativo</strong> dopo il quarto anno genera l&#8217;<strong>indetraibilità dell&#8217;Iva sugli acquisti</strong> in rapporto all&#8217;ammontare delle<strong> operazioni esenti</strong>. La risoluzione 112/E/2008 ha, però, negato alle <strong>imprese di costruzione</strong> la possibilità di separare l&#8217;attività della<strong> cessione di abitazioni esente </strong>da quella di<strong> cessione di abitazioni imponibili</strong>, in quanto il codice attività è identico per entrambe le operazioni.</p>
<p>Tale interpretazione penalizza ulteriormente le <strong>immobiliari di costruzione </strong>da quelle di locazione, che possono invece separare l&#8217;<strong>attività di locazione esente </strong>da quella di <strong>cessione d&#8217;immobili esenti.</strong> Ne consegue che maggiori sono le <strong>operazioni esenti</strong> e minore è la <strong>detraibilità </strong>dell&#8217;imposta. Un&#8217;altra conseguenza derivante dall&#8217;applicazione del pro rata riguarda il disposto del comma 4, dell&#8217;articolo 19bis2. Tale disposizione stabilisce che per i <strong>beni strumentali</strong> devono essere apportate delle rettifiche all&#8217;<strong>Iva </strong>detratta a essi relativa quando il pro rata, nei nove anni successivi dalla data di <strong>ultimazione </strong>o di <strong>acquisto</strong>, varia per un valore superiore a dieci punti percentuali.</p>
<p>Un esempio per chiarire. La <strong>cessione di un immobile</strong> ultimato il 30 luglio 2006 e ceduto dall&#8217;impresa il 30 settembre 2010 è considerata <strong>esente ai fini Iva</strong>. Se la <strong>cessione esente</strong> rappresenta il 20% delle operazioni effettuate, l&#8217;impresa deve rendere indetraibile l&#8217;analoga percentuale di tutta l&#8217;<strong>Iva </strong>assolta sugli acquisti dell&#8217;anno e riversare all&#8217;Erario i 5 decimi dell&#8217;Iva detratta sulla costruzione.</p>
<p>Infine, se nell&#8217;anno 2009 e precedenti la <strong>detrazione </strong>è risultata pari al 100%, occorre riversare il 2% dell&#8217;<strong>Iva </strong>detratta sugli immobili nei nove anni precedenti e il 4% dell&#8217;<strong>Iva </strong>detratta sui beni immobili negli anni precedenti.</p>
<p>Una soluzione alternativa, ma non fatta propria dall&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate:</strong> riversare per la costruzione divenuta <strong>esente da Iva</strong> tutta l&#8217;<strong>Iva </strong>detratta così tale cessione non genera pro rata né rettifica della <strong>detrazione</strong>.</p>
<p><strong>Fonte: ilsole24ore</strong></p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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