<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambiocasa News &#187; Fisco</title>
	<atom:link href="http://news.cambiocasa.it/tag/fisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.cambiocasa.it</link>
	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 14:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Semplificazione del Fisco</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2014/06/semplificazione-del-fisco/</link>
		<comments>http://news.cambiocasa.it/2014/06/semplificazione-del-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Semplificazione del Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.cambiocasa.it/?p=8592</guid>
		<description><![CDATA[
<div>
<img width="275" height="183" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/06/Renzi-3.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Semplificazione del Fisco" />
</div>Al via rivoluzione del Governo per la semplificazione del Fisco. Approvati dal Consiglio dei ministri due decreti legislativi per rendere più facile la vita di contribuenti e imprese. La novità più importante di questo decreto, è quella della creazione della dichiarazione dei redditi precompilata e inviata a casa per 30 milioni di italiani a partire<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/06/semplificazione-del-fisco/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div>
<img width="275" height="183" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/06/Renzi-3.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Semplificazione del Fisco" />
</div><p>Al via rivoluzione del Governo per la semplificazione del Fisco. Approvati dal Consiglio dei ministri due decreti legislativi per rendere più facile la vita di contribuenti e imprese. La novità più importante di questo decreto, è quella della creazione della dichiarazione dei redditi precompilata e inviata a casa per 30 milioni di italiani a partire dal 2015.</p>
<p>Non solo fisco, inizierà infatti anche &#8220;il percorso di riforma del Catasto&#8221;, con la costituzione delle commissioni per adeguare il valore catastale degli immobili a quelli di mercato.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/06/semplificazione-del-fisco/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.cambiocasa.it/2014/06/semplificazione-del-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scadenze fiscali, acconti d&#8217;imposta per il 2010 fino al 30 novembre</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/11/scadenze-fiscali-acconti-dimposta-per-il-2010-fino-al-30-novembre/</link>
		<comments>http://news.cambiocasa.it/2010/11/scadenze-fiscali-acconti-dimposta-per-il-2010-fino-al-30-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali casa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare italiano]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.cambiocasa.it/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/11/30-novembre.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Scadenze fiscali, acconti d&#039;imposta per il 2010 fino al 30 novembre" />
</div>Scadenze fiscali, acconti d&#8217;imposta per il 2010 fino al 30 novembre L&#8217;appuntamento è con il secondo anticipo dell&#8217;anno che, a differenza del primo, non può essere rateizzato Termine ultimo il 30 novembre per il pagamento del secondo acconto d&#8217;imposta per il 2010. All&#8217;adempimento sono obbligate tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/scadenze-fiscali-acconti-dimposta-per-il-2010-fino-al-30-novembre/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/11/30-novembre.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Scadenze fiscali, acconti d&#039;imposta per il 2010 fino al 30 novembre" />
</div><p><strong><em>Scadenze fiscali, acconti d&#8217;imposta per il 2010 fino al 30 novembre </em></strong></p>
<p><strong><em>L&#8217;appuntamento è con il secondo anticipo dell&#8217;anno che, a differenza del primo, non può essere rateizzato</em></strong></p>
<p><strong>Termine ultimo il 30 novembre per il pagamento del secondo acconto d&#8217;imposta per il 2010. All&#8217;adempimento sono obbligate tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), anche se con alcune differenze relative sia alla misura dell&#8217;acconto sia alle modalità di versamento dello stesso.</strong><br />
<span id="more-1394"></span><br />
In merito a queste ultime, in base al denominatore comune, costituito dall&#8217;<strong>F24</strong>, l&#8217;unica diversità riguarda le <strong>procedure di presentazione</strong> del modello, obbligatoriamente <strong>telematiche </strong>solo per i titolari di <strong>partita Iva.</strong> Più articolato è, invece, il calcolo dell&#8217;<strong>importo da pagare</strong>, che dipende sia dalla<strong> tipologia d&#8217;imposta</strong> sia da quella del <strong>contribuente</strong>. In ogni caso, una volta determinato l&#8217;acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, concessa invece in occasione del pagamento della prima quota.</p>
<p><strong><em>La misura<br />
dell&#8217;acconto Irpef</em></strong><br />
In generale, la misura dell&#8217;anticipo va determinata in base a quanto dichiarato in <strong>Unico PF 2010</strong>. In pratica, il <strong>contribuente </strong>deve riprendere la sua <strong>dichiarazione dei redditi </strong>e andare direttamente a leggere il risultato evidenziato nel rigo <strong>RN34 </strong>(differenza). Qui è riportata l&#8217;imposta dovuta per il 2009, al netto delle <strong>detrazioni</strong>, dei <strong>crediti d&#8217;imposta</strong> e delle<strong> ritenute </strong>subite. Su questo importo deve applicare una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2010, è fissata al 99 per cento.</p>
<p><strong><em>Quando e come<br />
versare l&#8217;acconto</em></strong><br />
L&#8217;<strong>anticipo d&#8217;imposta </strong>non è dovuto se il risultato indicato al rigo differenza è inferiore o uguale a 52 euro (questo non è il solo motivo di esclusione, infatti, non sono obbligati ad alcun <strong>versamento </strong>anche i <strong>contribuenti </strong>che percepiscono <strong>redditi </strong>per la prima volta nel 2010, quelli che non hanno presentato la <strong>dichiarazione </strong>relativa al 2009, chi vanta per il 2009 <strong>crediti </strong>superiori alla misura degli <strong>acconti</strong>, <strong>i falliti e gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2010</strong>).</p>
<p>Quando lo stesso <strong>importo </strong>supera i 52, ma è inferiore a 258 euro, l&#8217;<strong>adempimento </strong>va assolto in un&#8217;unica soluzione entro il 30 novembre. Qualora l&#8217;<strong>importo </strong>di RN34 sia maggiore di 258 euro, l&#8217;<strong>acconto </strong>deve essere versato in due rate:</p>
<p><strong>&#8211; la prima, stabilita nella misura del 40% dell&#8217;ammontare complessivo, andava pagata al 16 giugno scorso, insieme al saldo 2009, ovvero nel termine del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%</strong></p>
<p>&#8211; la seconda, il restante 60%, entro martedì 30 novembre.</p>
<p>Tutto questo vale per i <strong>contribuenti </strong>che hanno una<strong> situazione reddituale stabile.</strong> Invece chi ha o si attende un <strong>reddito economico variabile </strong>nel corso del 2010, ovvero chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori <strong>redditi</strong>, può prediligere, secondo la <strong>normativa </strong>vigente, il calcolo presuntivo, quindi commisurare l&#8217;<strong>imposta </strong>netta presumibilmente dovuta.</p>
<p>Naturalmente, la scelta del <strong>metodo previsionale</strong> comporta la <strong>riduzione </strong>o l&#8217;<strong>omissione </strong>del<strong> secondo acconto</strong>, senza applicazione di <strong>sanzioni </strong>che però si aggirerebberointorno al 30% dell&#8217;<strong>importo </strong>non versato (oltre agli <strong>interessi di mora</strong>), in caso di errori.</p>
<p>Comunque determinato, l&#8217;<strong>anticipo Irpef 2010 </strong>è assolto con modello di <strong>pagamento F24</strong>, nel quale va indicato il <strong>codice tributo 4034 Irpef </strong>acconto &#8211; seconda rata o acconto in unica soluzione.</p>
<p><strong>3813</strong> è, invece, il<strong> codice tributo </strong>da utilizzare per il versamento unitario o della seconda rata dell&#8217;<strong>acconto Irap 2010,</strong> per il quale si applicano le stesse disposizioni (sull&#8217;obbligo, sull&#8217;esonero e sulla possibilità di determinazione previsionale) previste per l<strong>&#8216;imposta principale.</strong></p>
<p>Pertanto, tale anticipo, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100 per cento, cioè la stessa percentuale prevista per l&#8217;imposta sul reddito delle società.</p>
<p><strong><em>La diversa misura<br />
dell&#8217;acconto Ires</em></strong><br />
Chi ha presentato <strong>Unico SC 2010</strong> deve versare l&#8217;<strong>acconto </strong>in misura piena, vale a dire che deve considerare come debito d<strong>&#8216;imposta</strong> l&#8217;intero <strong>importo </strong>indicato al <strong>rigo RN17</strong> del modello (il discorso vale pure per gli enti non commerciali che presentano <strong>Unico SNC</strong>:<strong> il rigo di riferimento è RN28)</strong>.</p>
<p><strong>Martedì 30 novembre</strong>, all&#8217;appello dell&#8217;anticipo 2010 sono chiamate, infatti, anche le società con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare e gli Enc. I soggetti Ires con periodo d&#8217;<strong>imposta </strong>non coincidente con l&#8217;anno solare versano, invece, entro l&#8217;ultimo giorno dell&#8217;undicesimo mese dell&#8217;esercizio.</p>
<p>L&#8217;<strong>importo </strong>è pari al 60% dell&#8217;imposta risultante nella dichiarazione per il 2009, senza dilazioni e sempre che a giugno (o luglio) sia stato pagato il 40% dovuto come primo acconto. Anche l&#8217;<strong>anticipo Ires,</strong> infatti, va versato in due rate solo se l&#8217;<strong>importo </strong>della prima supera i 103 euro (sotto tale limite l&#8217;unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre, non è previsto alcun adempimento nell&#8217;ipotesi in cui nei righi in questione sia indicato un importo inferiore a 21 euro. Società ed enti non commerciali, in sede di compilazione del <strong>modello F24</strong>, dovranno indicare il <strong>codice tributo 2002 Ires acconto &#8211; seconda rata o acconto in unica soluzione.</strong></p>
<p><strong><em>Per i &#8216;neominimi&#8217;<br />
acconto normale</em></strong><br />
I <strong>contribuenti </strong>che, nel 2010, hanno aderito al <strong>regime fiscale dei &#8216;minimi&#8217; </strong>devono determinare <strong>l&#8217;acconto Irpef</strong> in maniera ordinaria, senza considerare l&#8217;adesione alla particolare <strong>disciplina agevolativa</strong>. L&#8217;unica modalità di calcolo percorribile è quella storica e mai la presuntiva.</p>
<p>I già &#8216;minimi&#8217; nel 2009, invece, versano l&#8217;anticipo dell&#8217;<strong>imposta sostitutiva </strong>del 20% da individuare al rigo CM18 &#8220;imposta a debito&#8221; di Unico PF 2010. I criteri da seguire e i limiti da tenere d&#8217;occhio sono gli stessi previsti per l&#8217;<strong>acconto Irpef</strong>. Il<strong> codice tributo per l&#8217;F24</strong>, in questo caso, è il <strong>1799 </strong>imposta sostitutiva per i contribuenti minimi &#8211; acconto seconda rata o in unica soluzione.</p>
<p><strong>Acconto di novembre e compensazione</strong><br />
Per il versamento dell&#8217;acconto 2010 il <strong>contribuente </strong>può avvalersi della compensazione con gli eventuali crediti tributari o contributivi, di cui sia titolare.</p>
<p><strong><em>In caso di omesso o insufficiente versamento di imposte o di acconti c&#8217;è sempre il ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni applicate.</em></strong></p>
<p>In particolare, se si provvede a sanare l&#8217;errore:<br />
&#8211; entro 30 giorni dalla scadenza, la <strong>sanzione </strong>è ridotta a un dodicesimo del 30%, cioè al 2,5%<br />
&#8211; entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui è stata commessa la violazione, è stabilita in un decimo del 30%, pari dunque al 3 per cento. Con l&#8217;aggiunta degli interessi, calcolati giornalmente nella misura dell&#8217;1 per cento.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi-Paola Pullella Lucano</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/scadenze-fiscali-acconti-dimposta-per-il-2010-fino-al-30-novembre/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.cambiocasa.it/2010/11/scadenze-fiscali-acconti-dimposta-per-il-2010-fino-al-30-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
