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	<title>Cambiocasa News &#187; codice catastale</title>
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		<title>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:00:17 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
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</div>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF Il termine per la trasmissione telematica del modello Unico Persone fisiche scade il 30 settembre Qualche suggerimento last minute per la presentazione cartacea del modello per non commettere errori. Vi ricordiamo che oggi mercoledì 30 giugno è l&#8217; ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/06/una-data-da-ricordare-oggi-mercoledi-30-giugno-unico-pf/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF </em></strong></p>
<p><strong><em>Il termine per la trasmissione telematica del modello Unico Persone fisiche scade il 30 settembre</em></strong></p>
<p><strong>Qualche suggerimento last minute per la presentazione cartacea del modello per non commettere errori. Vi ricordiamo che oggi mercoledì 30 giugno è l&#8217; ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione dei redditi, in versione cartacea, a un ufficio postale. </strong><br />
<span id="more-557"></span><br />
Ricordiamo che possono ancora avvalersi di tale modalità: i <strong>contribuenti </strong>che, pur possedendo <strong>redditi </strong>che possono essere dichiarati con il <strong>730,</strong> non possono presentare questo modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; quelli che, pur potendo presentare il <strong>modello 730</strong>, devono utilizzare anche alcuni quadri di <strong>Unico </strong>(RM, redditi soggetti a tassazione separata; RT, plusvalenze di natura finanziaria; RW, investimenti all&#8217; estero e / o trasferimenti da, per e sull&#8217; estero; AC, comunicazione dell&#8217; <strong>amministratore di condominio</strong>); chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; coloro che sono privi di un <strong>sostituto d&#8217; imposta</strong> al momento della presentazione della <strong>dichiarazione </strong>perché il rapporto di lavoro è cessato.</p>
<p>Nella fase di <strong>compilazione </strong>della <strong>dichiarazione </strong>non di rado capita, per distrazione, di non inserire correttamente o di dimenticare <strong>codici </strong>e <strong>dati</strong>. In questo caso si riceve una <strong>comunicazione di irregolarità </strong>e per risolvere ilo problema bisogna rivolgersi al <strong>call center </strong>delle <strong>Entrate </strong>o recarsi direttamente presso i suoi uffici.</p>
<p><strong>Ecco alcuni casi in cui più facilmente si commettono errori per svista o disattenzione. Vediamo come prevenirli. </strong></p>
<p><strong>Codice tributo e al codice fiscale nel modello F24 </strong><br />
Nella compilazione del <strong>modello F24, </strong>molto spesso si dimentica l&#8217; indicazione del <strong>codice tributo </strong>e del <strong>codice fiscale.</strong><br />
Il <strong>codice tributo</strong> è formato da una sequenza di numeri che identifica l&#8217; <strong>imposta </strong>cui si riferisce il <strong>versamento</strong>. Per individuare con certezza quello da trascrivere sul <strong>modello</strong>, basta consultare l&#8217; elenco completo pubblicato sul sito internet dell&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong>, dove è disponibile un utile motore di ricerca che indirizza il <strong>contribuente </strong>verso la corretta scelta. Per il<strong> pagamento sicuro</strong>, c&#8217; è una soluzione ancora più semplice: il software<strong> F24 on line,</strong> gratuito e semplice da utilizzare, garantisce l&#8217; assenza di errori di questo tipo.</p>
<p>Un&#8217; altra svista riguarda l&#8217; indicazione del <strong>codice fiscale</strong>. Spesso infatti si riporta in modo incompleto la sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l&#8217; <strong>Amministrazione finanziaria</strong> e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le <strong>persone fisiche</strong>, in particolare, viene determinato sulla base dei <strong>dati anagrafici</strong>, mentre per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di <strong>partita Iva</strong>. Attenzione, quindi, quando trascrivete il codice all&#8217; interno del campo specifico.</p>
<p><strong>Le spese sanitarie </strong><br />
Un&#8217; altra <strong>svista </strong>frequente. Capita spesso che scontrini, ricevute e fatture si trovino dopo aver già presentato la <strong>dichiarazione</strong>. In questo caso, è possibile rimediare tramite una <strong>dichiarazione integrativa,</strong> per la quale si ha tempo fino al termine previsto per la presentazione della <strong>dichiarazione </strong>dell&#8217; anno successivo.</p>
<p><strong>Ogni Comune ha un proprio codice</strong><br />
Da ricordare che nel <strong>quadro RB </strong>del <strong>codice catastale</strong> del <strong>Comune </strong>risultano situati gli <strong>immobili di proprietà</strong>, ma il <strong>codice </strong>spesso non è esatto o viene omesso. Per evitare questo errore, basta consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano i <strong>codici </strong>di tutti i <strong>Comuni italiani </strong>in ordine alfabetico.</p>
<p><strong>Per il domicilio fiscale tre campi, non sempre da compilare tutti</strong><br />
Parliamo dei campi per l&#8217; indicazione del <strong>domicilio fiscale</strong>. Nel caso più comune la <strong>residenza </strong>risulta invariata o, anche se cambiata, la variazione è avvenuta nell&#8217; ambito dello stesso <strong>Comune</strong>. In questo caso deve essere compilato soltanto la riga <strong>Domicilio fiscale al 01 / 01 / 2009</strong>. Se la variazione di <strong>residenza </strong>ha comportato il trasferimento in un <strong>Comune </strong>diverso, allora si dovranno compilare tutti e tre le righe, tenendo in conto anche i tempi entro cui è intervenuto il <strong>cambio di residenza</strong>: per il <strong>fisco</strong>, infatti, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.</p>
<p><strong>Indispensabile il codice fiscale del coniuge separato</strong><br />
Per non perdere il diritto alla deduzione dell&#8217; assegno periodico corrisposto al <strong>coniuge separato</strong>, è necessario riportare nello specifico spazio il <strong>codice fiscale </strong>di quest&#8217; ultimo. Da ricordare, inoltre, che la <strong>riduzione fiscale</strong> spetta solo per la somma destinata alla moglie o al marito, non quella destinata al mantenimento dei figli.</p>
<p><strong>Detrazione del 36% per le ristrutturazioni</strong><br />
Nella <strong>sezione III del quadro RP</strong>, riservata alle spese per interventi di <strong>recupero </strong>del <strong>patrimonio edilizio</strong>, per evitare futuri problemi, vanno correttamente specificati l&#8217; anno in cui sono state sostenute le spese, il numero della rata che si utilizza per l&#8217; anno cui si riferisce la dichiarazione che si sta compilando, l&#8217; importo della rata.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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