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	<title>Cambiocasa News &#187; canone di locazione</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Canoni di locazione e inquilini morosi</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Cervellera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[canone di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[sfratto]]></category>

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</div>Purtroppo negli ultimi anni in Italia la morosità per l&#8217;inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione è decisamente aumentata. Diverse sono le cause che possono esserne causa, in primis, la forte crisi economica che ha letteralmente devastato il ns Paese. La Legge prevede provvedimenti differenti a seconda che si tratti di locazioni ad uso abitativo,<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2015/07/canoni-di-locazione-e-inquilini-morosi/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p align="JUSTIFY">Purtroppo negli ultimi anni in <strong>Italia</strong> la morosità per l&#8217;inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione è decisamente aumentata.</p>
<p align="JUSTIFY">Diverse sono le cause che possono esserne causa, in primis, la forte crisi economica che ha letteralmente devastato il ns Paese.</p>
<p align="JUSTIFY">La Legge prevede provvedimenti differenti a seconda che si tratti di locazioni ad uso abitativo, o di quelle destinate ad uso diverso ed, nello specifico, sono applicabili solo per il comparto delle abitazioni, le procedure che stabiliscono l’immediata risoluzione del contratto in virtù del mancato pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista o per il non adempimento del pagamento degli oneri accessori, quando il valore dell&#8217;importo non pagato è maggiore di quello di due mensilità di canone, e quelle che, pur stabilendo che se si pattuisce che il pagamento (comprensivo di canoni scaduti, oneri, interessi e spese processuali) non avvenga in udienza ma successivamente, esso venga corrisposto dal conduttore con ritardo rispetto al termine di 90 giorni normalmente previsti dai canoni stipulati.</p>
<p align="JUSTIFY">Invece se per le locazioni ad uso abitativo può essere evitata la procedura di sfratto se il conduttore adempie a sanare la propria morosità davanti al Giudice, ciò non è valido per le locazioni ad uso diverso per le quali anche un possibile intervenuto pagamento non esclude comunque la possibilità che il <a href="http://www.cambiocasa.it/" target="_blank">locatore</a> decida lo stesso di procedere alla risoluzione del contratto.</p>
<p align="JUSTIFY">In sostanza è consigliabile, quando si stipula un contratto di locazione, sia esso per uso abitativo o diverso, inserire sempre la clausola che prevede la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento del canone con un ritardo superiore ad un limite stabilito, in modo così da evitare ogni eventuale problema che si potrebbe creare con la valutazione dell&#8217;eventuale gravità dell&#8217;inadempimento.</p>
<p align="JUSTIFY">Infine per evitare che il ritardo nei pagamenti possa considerarsi tollerato, è opportuno mettere in mora il conduttore non appena si verifica l&#8217;inadempimento.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><em>A cura di Claudia La Porta</em></p>
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		<title>Detrazione d&#8217;imposta nel modello 730 2014 per canone di locazione</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[canone di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione d'imposta nel modello 730 2014]]></category>

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<img width="240" height="180" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/10/soldi.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Stima del reale valore immobiliare di un’abitazione" />
</div>Una delle spese per le quali si può usufruire di una detrazione d&#8217;imposta nel modello 730 2014, quelle che si riferiscono al pagamento del canone di locazione assumono notevole rilevanza. Hanno diritto ad una detrazione i contribuenti che hanno stipulato un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale in questa forma: -300,00<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/10/detrazione-dimposta-nel-modello-730-2014-per-canone-di-locazione/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p>Una delle spese per le quali si può usufruire di una detrazione d&#8217;imposta nel modello 730 2014, quelle che si riferiscono al pagamento del canone di locazione assumono notevole rilevanza.</p>
<p>Hanno diritto ad una detrazione i contribuenti che hanno stipulato un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale in questa forma:</p>
<p>-300,00 euro se il proprio reddito è inferiore 15.493,71<br />
-150,00 euro se il proprio reddito è compreso tra euro 15.493,71 ed euro 30.987,4</p>
<p>Ai soggetti che siano titolari di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale stipulato o rinnovato entro il 31 dicembre 2009 spettano queste detrazioni:</p>
<p>· 495,80 euro se il reddito non supera 15.493,71 euro</p>
<p>· 247,90 euro se il reddito supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro</p>
<p>Per i giovani con un&#8217;età compresa tra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione dall&#8217;anno 2007 per l&#8217;unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione di:</p>
<p>-Euro 991,60</p>
<p>Altra condizione necessaria per usufruire della detrazione è che l&#8217;immobile oggetto del contratto sia diverso da quello dove hanno la residenza i genitori.</p>
<p>I lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel nuovo comune di lavoro o in uno limitrofo, le detrazioni sono:</p>
<p>&#8211; 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;</p>
<p>&#8211; 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra15.493,71 euro e 30.987,41 euro.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/10/detrazione-dimposta-nel-modello-730-2014-per-canone-di-locazione/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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