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	<title>Cambiocasa News &#187; barriere architettoniche</title>
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		<title>Nuove procedure per le manutenzioni straordinarie</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 04:00:39 +0000</pubDate>
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</div>Nuove procedure per le manutenzioni straordinarie In base alle nuove norme bisognerà trasmettere al Comune la Comunicazione di inizio dei lavori prima di avviare il cantiere Per un intervento di manutenzione straordinaria, per aprire una porta interna, ad esempio, o spostare una parete in casa, sarà sufficiente inviare al Comune una Comunicazione corredata di relazione<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/nuove-procedure-per-le-manutenzioni-straordinarie/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Nuove procedure per le manutenzioni straordinarie</em></strong></p>
<p><strong><em>In base alle nuove norme bisognerà trasmettere al Comune la Comunicazione di inizio dei lavori prima di avviare il cantiere</em></strong></p>
<p>Per un intervento di <strong>manutenzione straordinaria</strong>, per aprire una porta interna, ad esempio, o spostare una parete in <strong>casa</strong>, sarà sufficiente inviare al <strong>Comune </strong>una <strong>Comunicazione </strong>corredata di relazione tecnica e progetto, prima di aprire il cantiere; non sarà più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.<br />
<span id="more-351"></span><br />
È una delle <strong>semplificazioni </strong>che si potranno applicare dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ddl di conversione del DL 40 / 2010, che modifica l&#8217; articolo 6 del <strong>Testo Unico dell&#8217; Edilizia</strong> (Dpr 380 / 2001) relativo alle attività di <strong>edilizia libera.</strong></p>
<p>In base alla nuova norma occorrerà dunque trasmettere al <strong>Comune </strong>la <strong>Comunicazione di inizio dei lavori</strong> prima di avviare il cantiere. I lavori possono iniziare subito dopo aver trasmesso la <strong>Comunicazione di inizio dei lavori</strong> accompagnata da una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato con allegate le eventuali <strong>autorizzazioni obbligatorie</strong> e i dati identificativi dell&#8217; impresa che realizzerà i lavori.</p>
<p>Secondo la <strong>nuova procedura</strong>, il tecnico deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l&#8217; impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai <strong>regolamenti edilizi</strong> vigenti e che per essi la <strong>normativa statale e regionale</strong> non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il suo lavoro si limita, quindi, alla fase preliminare ai lavori.</p>
<p>Chi non presenta la <strong>Comunicazione di inizio dei lavori</strong> rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la <strong>comunicazione </strong>è fatta spontaneamente quando i <strong>lavori </strong>sono in corso. La nuova procedura vale per tutto il territorio nazionale. Però le <strong>Regioni </strong>a statuto ordinario possono estendere la nuova disciplina ad ulteriori interventi.</p>
<p>L&#8217; obbligo di inoltrare al <strong>Comune </strong>la <strong>Comunicazione di inizio lavori,</strong> corredata dalle <strong>autorizzazioni </strong>eventualmente <strong>obbligatorie</strong>, riguarda anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee; le opere di <strong>pavimentazione </strong>e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; i<strong> pannelli solari, fotovoltaici e termici,</strong> senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli <strong>edifici</strong>, al di fuori dei centri storici; le <strong>aree ludiche</strong> senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli <strong>edifici</strong>.</p>
<p>Possono essere eseguiti, invece, senza alcun titolo abilitativo gli interventi di <strong>manutenzione ordinaria</strong>; gli interventi per l&#8217; eliminazione di <strong>barriere architettoniche</strong> che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell&#8217; <strong>edificio</strong>; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico; i movimenti di terra pertinenti all&#8217; esercizio dell&#8217; attività agricola e le pratiche agrosilvo &#8211; pastorali; le serre mobili stagionali.</p>
<p>Per tutti gli interventi resta l&#8217; obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (<strong>norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie</strong>, relative all&#8217;<strong> efficienza energetica</strong> e del <strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio</strong>). Infine, l&#8217; interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di <strong>aggiornamento catastale.</strong></p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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