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	<title>Cambiocasa News &#187; agevolazioni fiscali acquisto prima casa</title>
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		<title>Agevolazioni prima casa, chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
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</div>Agevolazioni prima casa, chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate Il contribuente già proprietario di un&#8217;abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa non può godere degli stessi benefici per acquistarne un&#8217;altra se la casa già posseduta non basta più a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia Così ha chiarito l&#8217;Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 86/E del 20 agosto<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/09/agevolazioni-prima-casa-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Agevolazioni prima casa, chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate </em></strong></p>
<p><strong><em>Il contribuente già proprietario di un&#8217;abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa non può godere degli stessi benefici per acquistarne un&#8217;altra se la casa già posseduta non basta più a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia</em></strong></p>
<p><strong>Così ha chiarito l&#8217;Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 86/E del 20 agosto 2010, in risposta al quesito di un contribuente che, risiedendo in un&#8217;abitazione acquistata in regime agevolato dal proprio coniuge prima del matrimonio, chiede di applicare di nuovo le agevolazioni prima casa per l&#8217;acquisto, in comunione con il coniuge, di un&#8217;altra abitazione, in quanto la casa già posseduta non è più idonea alle mutate esigenze familiari. </strong><br />
<span id="more-898"></span><br />
Il <strong>contribuente </strong>cita l&#8217;Ordinanza della<strong> Corte di Cassazione</strong> n.100 dell&#8217;8 gennaio 2010, nella quale è stato riconosciuto il diritto di fruire dei citati<strong> benefici fiscali</strong> anche al contribuente già proprietario di un altro <strong>immobile </strong>che, tuttavia, per dimensioni e caratteristiche, non risultava idoneo a soddisfare i <strong>bisogni abitativi familiari.</strong></p>
<p>L&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong> precisa innanzitutto che, ai sensi della Nota II-bis, all&#8217;art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, le<strong> agevolazioni prima casa</strong> sono escluse in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruire dei benefici risulti già in possesso di un<strong> immobile ad uso abitativo</strong> nello stesso Comune, o nell&#8217;intero territorio nazionale, se acquistato con le medesime <strong>agevolazioni</strong>.</p>
<p>Inoltre, secondo l&#8217;<strong>Agenzia</strong>, il richiamo all&#8217;Ordinanza della <strong>Corte di Cassazione </strong>n.100/2010, effettuato dall&#8217;istante per legittimare la reiterazione delle <strong>agevolazioni</strong>, non risulta assolutamente pertinente al caso prospettato, in quanto la stessa pronuncia giurisprudenziale si è occupata di una fattispecie molto particolare, nella quale il <strong>contribuente</strong>, che intendeva fruire ancora dei <strong>benefici prima casa</strong>, risultava già titolare di un<strong> locale (22 mq)</strong> assolutamente inadatto a fungere da <strong>abitazione</strong>, sia per le caratteristiche che per le dimensioni.</p>
<p>Diversa è la situazione prospettata nell&#8217;interpello: l&#8217;<strong>abitazione</strong>, di soli 2 vani per 3 componenti del <strong>nucleo familiare</strong>, non può ritenersi assolutamente non idonea all&#8217;<strong>uso abitativo</strong>. In base a tali considerazioni, l&#8217;Agenzia precisa che nel caso in esame non è possibile applicare le <strong>agevolazioni prima casa</strong> al complessivo acquisto, da parte di entrambi i coniugi (in comunione legale), della <strong>nuova abitazione </strong></p>
<p>Tuttavia, così come precisato anche nella precedente Circolare n.38/E/2005, viene ribadito che il coniuge che non risulti già proprietario di un&#8217;altra <strong>abitazione </strong>(e sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla citata Nota II-bis) può richiedere, in sede di <strong>acquisto </strong>in comunione della <strong>nuova casa</strong>, l&#8217;applicazione del <strong>regime agevolato</strong> nella misura del 50% (ossia limitatamente alla relativa quota di possesso).</p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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