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	<title>Cambiocasa News &#187; Appalti</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Appalti edilizia in Lombardia, Gibelli: lavorare a nuove norme</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:00:59 +0000</pubDate>
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</div>Dedicato al comparto dell&#8217;edilizia il secondo momento della 41a tappa di &#8216;Assessorato Itinerante&#8217; in corso nella provincia di Lodi. Andrea Gibelli, vice presidente di Regione Lombardia, ha visitato la &#8216;Bacchiocchi Costruzioni&#8217;, impresa edile che sta lavorando al restauro del Castello Cavazzi di Somaglia. &#8216;Questa esperienza &#8211; ha detto Gibelli &#8211; è particolarmente significativa, perché c&#8217;è<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/11/appalti-edilizia-lombardia-gibelli-norme/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Dedicato al comparto dell&#8217;edilizia il secondo momento della 41a tappa di &#8216;Assessorato Itinerante&#8217; in corso nella provincia di Lodi. </em></strong></p>
<p><strong>Andrea Gibelli, vice presidente di Regione Lombardia, ha visitato la &#8216;Bacchiocchi Costruzioni&#8217;, impresa edile che sta lavorando al restauro del Castello Cavazzi di Somaglia. &#8216;Questa esperienza &#8211; ha detto Gibelli &#8211; è particolarmente significativa, perché c&#8217;è la salvaguardia del patrimonio storico finalizzato alla<br />
sostenibilità ambientale, dato che un&#8217;ala dell&#8217;immobile verrà dedicata alla biodiversità, cara a Expo&#8217; </strong><br />
<span id="more-3323"></span><br />
&#8216;Ma quello che è più interessante &#8211; ha specificato il vice presidente &#8211; è il fatto che il restauro sarà realizzato da un consorzio di imprese che ripropone la filosofia di Regione Lombardia sull&#8217;aggregazione<br />
proprio delle imprese: tutto questo, attraverso la specializzazione di molti settori, consente di aumentare il<br />
proprio grado di competitività e trasferimento tecnologico, per accettare quelle grandi sfide dove l&#8217;impresa singola fa sempre più fatica, ma quando fa squadra va nella direzione giusta&#8217;.</p>
<p>Il vice presidente ha voluto vedere gli ambienti dell&#8217;antico maniero. L&#8217;impresa ha lavorato per il consolidamento dell&#8217;immobile di origine trecentesca, che fu donato, in epoca moderna, dalla baronessa Guenalina Cavazzi all&#8217;Amministrazione del piccolo Comune del Lodigiano. Gli interventi di recupero sono rivolti al risanamento delle parti strutturali e degli impianti necessari per consentire l&#8217;uso del fabbricato per<br />
l&#8217;utilizzo pubblico. Gibelli ha sottolineato come le imprese a chilometro zero come questa lodigiana abbiano nella conoscenza del territorio un elemento in più.</p>
<p>Altro tema toccato durante la visita, quello legato alle norme. &#8216;La legge degli appalti &#8211; ha concluso il vice presidente &#8211; non sempre favorisce la qualità, ma ci sono esperienze negative: si veda, ad esempio, le regole della cosiddetta &#8216;offerta al massimo ribasso&#8217;, che portano imprese non del territorio, spesso poco serie, a iniziare un grande percorso di contenzioso senza poi portare a termine l&#8217;opera. Un aspetto, quello legislativo, su cui si deve lavorare&#8217;.</p>
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		<title>Edilizia appalti, solidarietà contributiva</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:00:04 +0000</pubDate>
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</div>Chiarimenti Inps in materia di appalti e somministrazione di manodopera. Previsti due tipi di responsabilità solidale: per tutti i soggetti della catena degli appalti oppure solo tra appaltatore e subappaltatore. Con il messaggio n. 12354 del 7 giugno 2011, l&#8217;Inps ha fornito dei chiarimenti sulla solidarietà contributiva in materia di appalti e somministrazione di manodopera,<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/06/edilizia-appalti-solidarieta-contributiva/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Chiarimenti Inps in materia di appalti e somministrazione di manodopera.</em></strong></p>
<p><strong>Previsti due tipi di responsabilità solidale: per tutti i soggetti della catena degli appalti oppure solo tra appaltatore e subappaltatore. Con il messaggio n. 12354 del 7 giugno 2011, l&#8217;Inps ha fornito dei chiarimenti sulla solidarietà contributiva in materia di appalti e somministrazione di manodopera, illustrando la normativa di riferimento in materia di responsabilità solidale applicabile ai debiti contributivi. Sul tema l&#8217;Istituto di previdenza cita due tipologie di solidarietà, introdotte con il decreto legislativo n. 276/2003 e con la legge n. 248/2006.</strong><br />
<span id="more-2449"></span><br />
L&#8217;art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 sancisce che: &#8216;In caso di <strong>appalto </strong>di opere o di servizi il committente imprenditore o il datore di lavoro è obbligato in solido con l&#8217;<strong>appaltatore</strong>, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori <strong>subappaltatori </strong>entro il limite di due anni dalla cessazione dell&#8217;<strong>appalto</strong>, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti&#8217;. Invece, la legge 4 agosto 2006, n. 248 dispone che: &#8216;l’appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore dell&#8217;effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore&#8217;.</p>
<p>C&#8217;è una differenza sostanziale tra le due norme. La prima (D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2), prevede la <strong>responsabilità solidale</strong> per tutti i soggetti della catena degli <strong>appalti </strong>e, quindi, per la catena <strong>committente-appaltatore-subappaltatore,</strong> nei limiti temporali di 2 anni dal termine dell&#8217;<strong>appalto</strong>. La seconda (art. 35, comma 28 del dl n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006) prevede una solidarietà tra <strong>l&#8217;appaltatore ed il subappaltatore, </strong>senza risalire, quindi, al committente e senza alcun vincolo temporale.</p>
<p>Relativamente alle ipotesi di responsabilità solidale per i debiti contributivi nei confronti dell&#8217;INPS, dal combinato disposto delle norme menzionate, l&#8217;Istituto previdenziale evince quanto segue.</p>
<p>Nel primo caso, il committente sarà chiamato a rispondere in solido con l&#8217;<strong>appaltatore </strong>e gli eventuali <strong>subappaltatori</strong>, ai sensi del predetto art. 29 comma 2, per l&#8217;intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, ivi comprese le <strong>sanzioni </strong>civili, ma il vincolo della <strong>solidarietà </strong>viene meno dopo due anni dalla cessazione dell&#8217;<strong>appalto</strong>.</p>
<p>In tal caso:<br />
<strong>&#8211; resta ferma l&#8217;ordinaria prescrizione quinquennale </strong>prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell&#8217;obbligato principale (appaltatore o subappaltatore);<br />
<strong>&#8211; soggetti destinatari della norma sono i committenti privati</strong> che stipulano appalti, allorquando i soggetti appaltatori non provvedano ad adempiere gli obblighi contributivi posti a loro carico;<br />
<strong>&#8211; tutti i lavoratori sono tutelati dalla norma </strong>e, quindi, non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell&#8217;appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), purché impiegati direttamente nell&#8217;opera o nel servizio oggetto dell&#8217;appalto.</p>
<p>Nel secondo caso, invece, l&#8217;<strong>appaltatore </strong>è chiamato a rispondere in solido con il <strong>subappaltatore</strong>, ai sensi del richiamato art. 35 comma 28, non solo per i <strong>contributi </strong>dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l&#8217;effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali. In questo caso il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l&#8217;<strong>appaltatore</strong>, oltre ad essere senza limiti economici, al pari di quello del committente, è anche senza vincoli temporali, ovvero non soggetto a termine di decadenza, con la conseguenza che tale vincolo segue lo stesso termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi.</p>
<p><strong>La norma citata fa espresso riferimento ai lavoratori &#8216;dipendenti&#8217;, pertanto sono tutelati dal vincolo della solidarietà soltanto i lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.</strong></p>
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