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	<title>Cambiocasa News &#187; toscana legge per il recupero dei sottotetti</title>
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		<title>Toscana: legge per il recupero dei sottotetti</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:00:41 +0000</pubDate>
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</div>Toscana: legge per il recupero dei sottotetti Anche la Toscana, come molte altre regioni italiane, si è dotata di una legge per il recupero ad uso abitativo dei sottotetti Risale alla metà degli anni &#8217;90 la prima legge per il riutilizzo dei sottostetti esistenti, varata dalla Lombardia. L&#8217;iniziativa Lombarda ha fatto scuola e molte altre<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/08/toscana-legge-per-il-recupero-dei-sottotetti/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Toscana: legge per il recupero dei sottotetti</em></strong></p>
<p><strong><em>Anche la Toscana, come molte altre regioni italiane, si è dotata di una legge per il <strong>recupero ad uso abitativo</strong> dei sottotetti</em> </strong></p>
<p><strong>Risale alla metà degli anni &#8217;90 la prima legge per il riutilizzo dei <strong>sottostetti </strong>esistenti, varata dalla Lombardia. L&#8217;iniziativa Lombarda ha fatto scuola e molte altre regioni si sono dotate di strumenti normativi analoghi, ultima in ordine cronologico la Toscana</strong></p>
<p><span id="more-775"></span><br />
Con queste leggi le <strong>Regioni </strong>hano voluto ammorbidire i rigidi requisiti di <strong>abitabilità </strong>prescritti dalle <strong>norme statali </strong>(legge n. 457 del 1978 e Decreto del ministro della sanità del 5/7/1975). Tali <strong>norme </strong>prevedono un&#8217;altezza media dei locali di 2,7 metri oltre a un rapporto tra le finestre e il pavimento delle stanze di 1/8.</p>
<p>Con la L.R. 5/2010 della <strong>Toscana</strong>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Febbraio 2010, viene consentito il <strong>recupero </strong>dei <strong>sottotetti </strong>esistenti alle seguenti condizioni:<br />
<strong>&#8211; La legge</strong> si applica agli <strong>edifici esistenti</strong> alla sua entrata in vigore (o in corso di realizzazione sulla base di concessioni già rilasciate), a destinazione esclusivamente residenziale.<br />
<strong>&#8211; Il recupero</strong> è consentito per i volumi che hanno l&#8217;altezza media interna netta (intesa come distanza tra il solaio di calpestio e il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell&#8217;intradosso sovrastante il solaio e il solaio stesso) non inferiore a 2, m per i locali abitativi.<br />
<strong>&#8211; Per gli spazi accessori</strong> o di servizio l&#8217;altezza scende a 2,1m<br />
<strong>&#8211; L&#8217;altezza minima</strong> non deve essere inferiore a 1,5 m nei locali abitativi e 1, m nei locali accessori<br />
<strong>&#8211; Il rapporto aeroilluminante</strong> deve essere pari o superiore a 1/16 – a tale proposito per ridurre l&#8217;effetto serra estivo tutte le finestre per tetti devono essere dotate di persiane avvolgibili o tende parasole esterne (come da D.P. 59/2009)<br />
<strong>&#8211; Non sono ammesse modifiche delle altezze</strong> di colmo e di gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.</p>
<p>Gli interventi di <strong>recupero </strong>dei <strong>sottotetti</strong>, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle <strong>unità abitative esistenti </strong>e non possono determinare un aumento del numero di esse &#8211; è vietato il frazionamento e la creazione di <strong>unità immobiliari</strong> distinte. I progetti di <strong>recupero </strong>ai<strong> fini abitativi</strong> devono prevedere idonee opere di<strong> isolamento termico</strong>, anche ai fini del contenimento dei <strong>consumi energetici</strong>. Gli interventi sono classificati come <strong>ristrutturazione edilizia</strong>; per essere avviati deve infatti essere presentata la D.I.A.</p>
<p><strong>Sottotetti e risparmio energetico</strong><br />
La Legge Regionale Toscana 5/2010, anche se non indica esplicitamente l&#8217;obbligo di installazione di <strong>fonti energetiche alternative</strong>, pone fortemente l&#8217;attenzione sulla necessità di realizzare <strong>sottotetti </strong>ad alta <strong>efficienza energetica.</strong> Questo aspetto è di fondamentale importanza per tre motivi:<br />
<strong>1. comfort abitativo:</strong> un tetto adeguatamente isolato, anche più di quanto richiesto dalla normativa, permette di raggiungere un comfort ottimale sia in estate sia in inverno;<br />
<strong>2. risparmio: </strong>un&#8217;adeguata coibentazione consente di ridurre i <strong>costi di climatizzazione</strong>; guadagno economico: ristrutturando il <strong>sottotetto </strong>si ha la possibilità di installare collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento oltre che<strong> sistemi solari fotovoltaici.</strong></p>
<p><strong>Le altre regioni: tratti comuni</strong><br />
Gli elementi in comune con le altre Leggi Regionali sono innanzitutto quello di porre come condizione che il <strong>sottotetto </strong>venga riutilizzato a fini abitativi. Poi, come è logico, di concedere deroghe alle <strong>norme</strong>, previste per le nuove costruzioni, sull&#8217;abbattimento delle <strong>barriere architettoniche </strong>visto che nella maggior parte dei casi i <strong>sottotetti </strong>recuperati sono un ampliamento dell<strong>unità immobiliare esistente.</strong></p>
<p>Tranne che in Lombardia e Liguria è esclusa la sopraelevazione e quindi il <strong>recupero </strong>è possibile solo a patto che il<strong> sottotetto esistente</strong> rispetti i nuovi parametri di Legge. Per i sottotetti occorre pagare i relativi oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune.</p>
<p><strong>Fonte: Casa luce</strong></p>
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