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	<title>Cambiocasa News &#187; recupero credito da condomino moroso</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Immobiliare, compravendita casa e recupero crediti dal venditore</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 02:00:51 +0000</pubDate>
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</div>Immobiliare, compravendita casa e recupero crediti dal venditore Modalità e forme dell&#8217;azione giudiziale per recuperare i crediti insoluti direttamente dal venditore dell&#8217;unità immobiliare Per i debiti lasciati dal venditore di un&#8217;unità immobiliare ubicata in condominio si fa riferimento all&#8217;art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. in base al quale &#8216;chi subentra nei diritti di un<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/immobiliare-compravendita-casa-e-recupero-crediti-dal-venditore/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Immobiliare, compravendita casa e recupero crediti dal venditore</em></strong></p>
<p><strong><em>Modalità e forme dell&#8217;azione giudiziale per recuperare i crediti insoluti direttamente dal venditore dell&#8217;unità immobiliare </em></strong></p>
<p><strong>Per i debiti lasciati dal venditore di un&#8217;unità immobiliare ubicata in condominio si fa riferimento all&#8217;art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. in base al quale &#8216;chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all&#8217;anno in corso e a quello precedente&#8217;. In sintesi, il neo condomino deve chiedere al venditore quanto dovuto. Spetterà poi al venditore agire in regresso per ottenere quanto gli spetta. </strong><br />
<span id="more-1265"></span><br />
Secondo il <strong>Supremo Collegio</strong> &#8216;in tema di <strong>condominio</strong>, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un<strong>&#8216;unità immobiliare</strong>, l&#8217;alienante perde la qualità di <strong>condomino</strong>, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti <strong>decreto ingiuntivo</strong> ai sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei <strong>contributi condominiali,</strong> atteso che la predetta <strong>norma di legge</strong> può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano <strong>condomini </strong>al momento della proposizione del ricorso monitorio&#8217; (Cass. n. 23345/08).</p>
<p>Sebbene la <strong>Corte </strong>sia chiara nello specificare che l&#8217;azione monitoria prevista dal<strong> codice civile</strong> sia esercitabile solamente contro il condomino &#8216;attuale&#8217;, ciò non vuol dire che alla perdita della qualità di <strong>condomino </strong>corrisponda una sorta d&#8217;<strong>impunità </strong>di tale soggetto.</p>
<p><strong>L&#8217;obbligazione condominiale,</strong> infatti, è riconducibile a quelle obbligazioni il cui titolare va individuato nel titolare del diritto reale al momento della loro nascita.</p>
<p>In sostanza il fatto che, di solito, s&#8217;agisca contro il compratore è soltanto dovuto alla circostanza che l&#8217;azione contro di esso (quella ex art. 63 disp. att. c.c.) è sicuramente più rapida.</p>
<p>Chiarito questo, è doveroso domandarsi quale sia l&#8217;<strong>azione giudiziaria </strong>idonea al caso se il condominio, più che legittimamente, decidesse di agire direttamente contro l&#8217;ex partecipante alla compagine.</p>
<p>Secondo il <strong>Giudice di Pace di Ariano Irpino</strong> &#8221;al fine di recuperare le somme dovute dal <strong>venditore </strong>&#8211; maturate quando era <strong>proprietario dell&#8217;immobile </strong>ed approvate con delibera assembleare postuma alla <strong>compravendita </strong>&#8211; il <strong>condominio </strong>non può agire richiedendo nei suoi confronti l&#8217;emissione di un <strong>decreto ingiuntivo</strong> ex art. 63, comma 1, att. c.c., in quanto soggetto ormai privo della qualità di condomino. Potrà, piuttosto, agire, instaurando un ordinario giudizio di cognizione&#8221; (GdP Ariano Irpino 6 agosto 2010 n. 219).</p>
<p>Trattandosi di <strong>credito </strong>fondato su prova scritta, il condominio potrebbe agire con un ordinaria azione per decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c., quella senza provvisoria esecuzione, per intendersi, attendendo poi l&#8217;inoppugnabilità del <strong>decreto </strong>o l&#8217;esito del giudizio d&#8217;opposizione per poter agire forzosamente nel caso di mancato, volontario, adempimento.</p>
<p><strong>Quella della scelta del soggetto contro cui agire è una decisione rimessa alla discrezionalità dell&#8217;amministratore, salvo diversa indicazione dell&#8217;assemblea di condominio. </strong></p>
<p><strong>Fonte: Condominioweb<br />
Avv. Alessandro Gallucci</strong></p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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