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	<title>Cambiocasa News &#187; problemi condominio</title>
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		<title>Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:00:39 +0000</pubDate>
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</div>Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza Le competenze dell&#8217;amministratore ed il ruolo dell&#8217;assemblea Una sentenza resa dal Tribunale di Salerno il 10 ottobre del 2010 ci offre il pretesto per tornare a trattare del tema dei lavori di manutenzione straordinaria e i poteri dell&#8217;amministratore di condominio il relazione agli stessi. La norma<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/problemi-di-condominio-lavori-di-straordinaria-manutenzione-ed-urgenza/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza </em></strong></p>
<p><strong><em>Le competenze dell&#8217;amministratore ed il ruolo dell&#8217;assemblea</em></strong></p>
<p><strong>Una sentenza resa dal Tribunale di Salerno il 10 ottobre del 2010 ci offre il pretesto per tornare a trattare del tema dei lavori di manutenzione straordinaria e i poteri dell&#8217;amministratore di condominio il relazione agli stessi. La norma di riferimento è quella contenuta nel secondo comma dell&#8217;art. 1135 c.c. a mente del quale &#8216;l&#8217;amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea&#8217;.</strong><br />
<span id="more-1469"></span><br />
Questa <strong>norma </strong>è caratterizzata da due elementi chiave: il<strong> requisito dell&#8217;urgenza</strong> degli interventi manutentivi straordinari e <strong>i poteri dell&#8217;assemblea </strong>cui l&#8217;amministratore ha l&#8217;obbligo di riferire alla prima occasione utile.</p>
<p>Quanto all&#8217;<strong>urgenza </strong>si tratta dello stesso concetto elaborato dalla <strong>giurisprudenza </strong>in relazione all&#8217;art. 1134 c.c. che riguarda specificamente il diritto al <strong>rimborso delle spese</strong> per interventi effettuati dal singolo condomino sulle parti nel caso di necessità. In questo contesto, la <strong>Cassazione </strong>è costante nel ribadire che con <strong>urgenza </strong>della <strong>spesa </strong>s&#8217;intende fare riferimento a quell&#8217;intervento da eseguire &#8216;senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l&#8217;<strong>amministratore </strong>o gli altri <strong>condomini</strong>&#8216; (Trib. Monza 24 maggio 2006).</p>
<p>Nel caso dell&#8217;art. 1135 c.c., dunque, l&#8217;<strong>amministratore </strong>deve avere di fronte un&#8217;impossibilità obiettiva di fare decidere l&#8217;<strong>assemblea </strong>(competente in via generale sulle opere di <strong>straordinaria manutenzione</strong>, art. 1135, primo comma, c.c.) e quindi trovarsi nella condizione di dover agire al fine di evitare che si producano dei danni o che gli stessi, se già verificatisi, possano aumentare.</p>
<p>In questo contesto l&#8217;obbligo di riferire all&#8217;<strong>assemblea </strong>ha valore meramente informativo, poiché i lavori di <strong>manutenzione straordinaria</strong> resisi urgenti sono di competenza dell&#8217;<strong>amministratore</strong>. In tal senso la <strong>Suprema Corte di Cassazione </strong>ebbe modo di specificare che &#8216;il citato art. 1135, u.c., cod. civ. abilita espressamente l&#8217;<strong>amministratore </strong>ad ordinare lavori di <strong>manutenzione straordinaria </strong>che rivestano carattere di <strong>urgenza</strong>, imponendogli soltanto l&#8217;obbligo di riferirne alla prima <strong>assemblea dei condomini</strong>, obbligo che non può in alcun modo confondersi con la necessità di ratifica di un atto esorbitante dal mandato, rientrando, invece, sia pure con carattere particolare, nell&#8217;obbligo generale che incombe all&#8217;<strong>amministratore </strong>di rendere conto della sua gestione ai <strong>condomini</strong>. Nè l&#8217;inosservanza di detto obbligo preclude il suo diritto al <strong>rimborso delle spese </strong>riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate&#8217; (così Cass. 10144/96).</p>
<p>Proprio richiamando questo precedente ed aderendovi convintamente il Tribunale di Salerno ha risolto una <strong>controversia </strong>relativa all&#8217;impugnazione di una <strong>deliberazione condominiale</strong> avente ad oggetto la nomina del direttore dei lavori e la scelta dell&#8217;impresa esecutrice degli stessi. A dire dell&#8217;impugnante la <strong>deliberazione assembleare</strong> era invalida in quanto mancava la decisione sull&#8217;effettuazione dei lavori. Il magistrato campano, nello smentire l&#8217;assunto del ricorrente, sulla base delle risultanze istruttorie, ha specificato che i lavori erano stati deliberati in precedenza e che in ogni caso essendo gli stessi urgenti, che l&#8217;amministratore ben avrebbe potuto disporre addirittura di sua iniziativa e sottoporre poi alla prima <strong>assemblea</strong>, ma non per ottenere una ratifica, ma soltanto per ottemperare all&#8217;obbligo generale di rendere conto della propria gestione ai condomini (Trib. Salerno 10 ottobre 2010).</p>
<p><strong>Fonte: Condominio.Web – Avv. Alessandro Gallucci</strong></p>
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		<title>Stop al lavoro nero anche nel condominio</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:00:46 +0000</pubDate>
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</div>Stop al lavoro nero anche nel condominio Con la Circolare n. 38 del 12 novembre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative in materia di maxisanzione contro il lavoro sommerso Cambiano anche le sanzioni civili connesse all&#8217;impiego di personale irregolare e i soggetti competenti ad irrogare la sanzione. La circolare precisa che<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/stop-al-lavoro-nero-anche-nel-condominio/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Stop al lavoro nero anche nel condominio</em></strong></p>
<p><strong><em>Con la Circolare n. 38 del 12 novembre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative in materia di maxisanzione contro il lavoro sommerso</em></strong></p>
<p><strong>Cambiano anche le sanzioni civili connesse all&#8217;impiego di personale irregolare e i soggetti competenti ad irrogare la sanzione. La circolare precisa che l&#8217;attuale formulazione normativa prevede due distinte ipotesi sanzionatorie: la prima riguarda il &#8216;lavoro nero&#8217;, ricorrente quando vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che importa la sanzione da 1.500 a 12.000 euro. </strong><br />
<span id="more-1441"></span><br />
La seconda ricorre quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto solo dopo l&#8217;instaurazione e solo in parte ed è attenuata, comportando una <strong>sanzione </strong>da 1.000 a 8.000 euro per ciascun <strong>lavoratore irregolare</strong>, maggiorata di 30 euro per ogni giornata di <strong>lavoro irregolare.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda le<strong> sanzioni civili previdenziali </strong>connesse all&#8217;<strong>evasione dei contributi</strong>, in entrambe le ipotesi l&#8217;importo è aumentato del 50%. Le <strong>sanzioni civili</strong> si applicano nei casi in cui, al momento dell&#8217;accesso ispettivo, siano scaduti i termini per il <strong>pagamento dei contributi</strong> e dei premi con riferimento al periodo di l<strong>avoro irregolare.</strong></p>
<p><strong>Fonte: Assocond-Conafi</strong></p>
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