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	<title>Cambiocasa News &#187; piano casa toscana</title>
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		<title>Possibile sequestrare l&#8217;immobile al mafioso anche senza prova di fonte illecita</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:00:56 +0000</pubDate>
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</div>Basta l&#8217;accertata evasione fiscale, fondata sulla constatazione dell’esiguità dei redditi percepiti, certamente non sufficienti a pagare le rate di mutuo Con sentenza 32563 del 19 agosto, la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che, per il sequestro di beni appartenenti ad affiliati mafiosi, ex articolo 416-bis del codice penale, non è necessaria<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/09/possibile-sequestrare-immobile-mafioso-prova-fonte-illecita/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Basta l&#8217;accertata evasione fiscale, fondata sulla constatazione dell’esiguità dei redditi percepiti, certamente non sufficienti a pagare le rate di mutuo </em></strong></p>
<p><strong>Con sentenza 32563 del 19 agosto, la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che, per il sequestro di beni appartenenti ad affiliati mafiosi, ex articolo 416-bis del codice penale, non è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la presunta condotta criminosa e l&#8217;illecito profitto. Il giudice, quindi, può applicare la misura cautelare reale su qualsiasi bene nella disponibilità del pervenuto.</strong><br />
<span id="more-2877"></span><br />
<strong>IL FATTO</strong><br />
La vicenda riguarda un <strong>decreto di sequestro preventivo </strong>con il quale il Gip aveva bloccato la quota coniugale <strong>(in regime di separazione dei beni) </strong>della proprietà di un<strong> immobile abitativo e di un box auto</strong>, acquistati qualche anno prima, a un indagato sospettato di partecipazione a un&#8217;associazione di stampo mafioso, ai sensi dell&#8217;articolo 416-bis c.p., il quale aveva commesso svariati <strong>illeciti penali (tra cui estorsione, usura, riciclaggio e altro).</strong></p>
<p><strong>Il provvedimento cautelare</strong> contestato veniva confermato dal Tribunale del riesame, nei cui confronti l&#8217;indagato approdava in <strong>Cassazione</strong>, ai fini dell&#8217;annullamento della <strong>confisca antimafia,</strong> deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. In sostanza, il giudice di merito non avrebbe, tra l&#8217;altro, considerato che il costo dell&#8217;alloggio, acquisito con <strong>mutuo ipotecario</strong>, era stato sostenuto dall&#8217;apporto economico di entrambi i coniugi: dal suo stipendio e dai proventi di una <strong>locazione </strong>della di lui moglie, comproprietaria dei beni. Il tutto teso a dimostrare che il<strong> danaro occorso per l&#8217;acquisto degli immobili non era comunque imputabile a provenienza illecita.</strong></p>
<p>La Corte di legittimità respinge il ricorso in tutti i suoi risvolti, chiarendo innanzitutto che il percorso motivazionale del giudice del riesame circa le disponibilità economiche dell&#8217;indagato, è correttamente fondato sulla <strong>constatazione dell&#8217;esiguità dei redditi percepiti nel corso degli anni, i quali si rivelavano appena sufficienti al sostentamento primario della famiglia, ma sicuramente non idonei ad affrontare le rate di mutuo.</strong></p>
<p><strong>In sostanza, quello che ne emergeva era una situazione finanziaria caratterizzata da assoluta &#8216;non proporzionalità&#8217; del reddito del nucleo familiare rispetto al valore economico dei beni disponibili.</strong></p>
<p>Si ricorda, infatti, che tra le altre condizioni richieste per procedere alla <strong>confisca dei beni </strong>del condannato, la lettera c) dell&#8217;articolo 12-sexies del Dl 306/1992 (contenente ipotesi particolari di confisca), annovera &#8216;il valore sproporzionato&#8217; del complesso di beni o altre utilità di cui il condannato sia titolare o abbia, anche per interposta persona, la disponibilità a qualsiasi titolo rispetto al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o all&#8217;attività economica svolta.</p>
<p>Sulla scorta di tale emergenza, la Suprema corte conferma conseguentemente il consolidato principio di diritto in base al quale non è necessaria la prova del nesso causale tra la presunta condotta mafiosa dell&#8217;indagato e l&#8217;illecito profitto, allorché sia stata dimostrata la non lecita provenienza del bene (Cassazione, sentenze nn. 148/1996, 21817/1999, 1810/2000, 36762/2003 e 9829/2006). Prova, questa, che deriva dall&#8217;accertata <strong>evasione fiscale</strong> delle somme necessarie per l&#8217;acquisto del bene.</p>
<p>Pertanto, il giudice può applicare la <strong>misura di sicurezza cautelare</strong> reale su qualsiasi bene nella disponibilità del presunto affiliato, senza dover ricondurre la proprietà all&#8217;attività illecita contestata, essendo invece sufficiente la sola sproporzione tra il reddito ufficiale e la disponibilità di beni mobili e immobili.</p>
<p>Non solo. L&#8217;indagato non può contestare l&#8217;ordinanza di sequestro e ottenere la liberazione del bene che ne costituisce oggetto, opponendo un titolo di acquisto formalmente ineccepibile. Ciò che conta, invece, è &#8216;fornire una esauriente spiegazione in termini economici di una derivazione dei beni da attività consentite dall&#8217;ordinamento&#8217;.</p>
<p>Intervenendo proprio sulla tematica della <strong>confisca </strong>(ex articolo 12-sexies, Dl 306/1992), le sezioni unite della Cassazione (sentenza 920/2004) hanno avuto modo di rimarcare che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre disposta quando sia provata l&#8217;esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose, senza che rilevi, a tal fine, il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore sia superiore al provento del delitto per cui è intervenuta condanna.<br />
Concludendo, si sottrae a qualsiasi censura l&#8217;operato del giudice di merito che ha accertato &#8216;l&#8217;incapacità reddituale&#8217; dell&#8217;indagato e della sua famiglia a fronte di acquisizioni patrimoniali effettuate in contiguità temporale con la contestata attività illecita mafiosa (cfr Cassazione 10280/2008).</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi &#8211; Salvatore Servidio</strong></p>
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		<title>Mutui agevolati: proposta Banca Popolare di Crema per i giovani</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:00:32 +0000</pubDate>
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</div>La Banca Popolare di Crema ha pensato ad una soluzione di accesso creata per rispondere alle esigenze dei utenti più giovani under 30. Con Mutuo Giovani è possibile accendere un mutuo per l&#8217;acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile a condizioni estremamente vantaggiose e piani di rimborso flessibili e convenienti. La rata nei<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/09/mutui-agevolati-proposta-banca-popolare-di-crema-per-i-giovani/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>La Banca Popolare di Crema ha pensato ad una soluzione di accesso creata per rispondere alle esigenze dei utenti più giovani under 30. </em></strong></p>
<p><strong>Con Mutuo Giovani è possibile accendere un mutuo per l&#8217;acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile a condizioni estremamente vantaggiose e piani di rimborso flessibili e convenienti. La rata nei primi anni del piano di ammortamento sarà composta da sola quota interessi, rendendo più leggero il primo step ed rendendo più leggero il rimborso nel breve periodo.</strong><br />
<span id="more-2869"></span><br />
In particolare le<strong> giovani coppie </strong>che spesso sono penalizzate da formule rigide, grazie a<strong> Mutuo Giovani </strong>possono beneficiare di un <strong>regime di tasso c</strong>he può essere modificato in qualsiasi momento durante i<strong>l piano di ammortamento dal tasso variabile al tasso fisso,</strong> sulla base delle condizioni del mercato finanziario.</p>
<p>Questa soluzione di <strong>finanziamento </strong>può essere richiesta dai <strong>possessori del conto corrente Let’s Bank – Lavorare 18 – 29: </strong>durata massima del piano di rimborso pari a 30 anni per un importo massimo erogabile pari all’80% del valore commerciale indicato in perizia.</p>
<p>Inoltre a<strong> Mutuo Giovani il mutuatario può richiedere di abbinare una polizza Creditor Protection Insurance </strong>che assicura la massima<strong> tutela in caso di imprevisti della vita che potrebbero ostacolare il corretto rimborso del prestito erogato.</strong></p>
<p><strong><em>Per maggiori informazioni, dettagli, schede informative e per consultare il catalogo completo dei prodotti dell&#8217;Istituto, visitate il sito web ufficiale della banca alla sezione mutuo giovani oppure contattando il numero verde di assistenza messo a disposizione.</em></strong></p>
<p><strong>Chiunque fosse interessato a questa tipologia di offerta potrà trovare maggiori informazioni consultando l&#8217;indirizzo home page dell&#8217;istituto di credito all’indirizzo internet<br />
http://www.popcrema.it/progetto-famiglia/finanziamenti/mutuo-giovani/<br />
o telefonando al numero verde 800 997 997. </strong></p>
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		<title>La rigenerazione urbana in Toscana è legge. Legge regionale Piano Casa fino al 31 dicembre 2012</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 00:00:50 +0000</pubDate>
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</div>La Regione Toscana ha tradotto in legge il Decreto Sviluppo relativamente all&#8217;edilizia (DL 70/2011) art. 5) puntando alla semplificazione delle procedure e alla rigenerazione urbana. &#8216;È un risultato positivo raggiunto entro i termini che ci eravamo prefissati &#8211; dichiara l&#8217;assessore al Governo del territorio Anna Marson &#8211; grazie al lavoro serrato e alla collaborazione efficace<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/09/rigenerazione-urbana-toscana-legge-regionale-piano-casa/">Read more...</a></strong>
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<img width="267" height="200" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2011/09/centro-urbano.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="La rigenerazione urbana in Toscana è legge. Legge regionale Piano Casa fino al 31 dicembre 2012" />
</div><p>La Regione Toscana ha tradotto in legge il Decreto Sviluppo relativamente all&#8217;edilizia (DL 70/2011) art. 5) puntando alla semplificazione delle procedure e alla rigenerazione urbana.<br />
<strong>&#8216;È un risultato positivo raggiunto entro i termini che ci eravamo prefissati &#8211; dichiara l&#8217;assessore al Governo del territorio Anna Marson &#8211; grazie al lavoro serrato e alla collaborazione efficace tra uffici dell&#8217;assessorato al governo del territorio e sesta commissione consiliare. Volevamo evitare che scattasse l&#8217;applicazione della normativa nazionale in deroga, che avrebbe consentito cambi di destinazione d’uso, premialità e delocalizzazioni fuori da qualunque regola&#8217;.</strong><br />
<span id="more-2860"></span><br />
&#8216;<em>La nuova legge regionale</em> &#8211; afferma ancora l&#8217;assessore &#8211; <em>che modifica la Lr 1/2005 urbanistica, quella sull&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche e la Legge 24/2009 Piano Casa, rappresenta un importante avvio del lavoro di semplificazione e chiarificazione nel settore delle procedure edilizie. E dà una spinta ai processi di rigenerazione urbana, come alternativa all’ulteriore consumo di territorio agricolo&#8217;</em>.</p>
<p><em>Viene in primo luogo dettagliata la disciplina della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) che, in applicazione delle norme nazionali, ha sostituito la Dia. &#8216;E si introduce &#8211; chiarisce Marson &#8211; una ulteriore semplificazione non prevista dalla norma statale, che ammette tre diverse categorie di titoli edilizi (Scia, superDia e permesso a costruire), riducendoli a due (Scia e permesso a costruire) con una conseguente riduzione degli oneri per cittadini e imprese</em>&#8216;.</p>
<p>La <strong>legge </strong>specifica inoltre gli interventi finalizzati al <strong>riutilizzo e recupero degli edifici con destinazione d’uso produttiva (industriale o artigianale)</strong> per i quali sono i Comuni a stabilire incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialità, comunque da collegarsi ad aumenti della <strong>efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. </strong></p>
<p>Tali incrementi sono aumentati nel caso in cui l&#8217;area venga adeguata ad <strong>Apea (area produttiva ecologicamente attrezzata) </strong>oppure l&#8217;edificio produttivo venga rilocalizzato in un contesto con questi requisiti. La determinazione degli incrementi delle <strong>premialità relative alle aree APEA</strong> è rimessa al regolamento (di cui è imminente la revisione), relativo al trasferimento di funzioni agli enti locali.</p>
<p>L&#8217;aspetto più innovativo, secondo Marson, è costituito dall&#8217;introduzione di una nuova procedura per la <strong>rigenerazione delle aree urbane degradate. </strong>I Comuni infatti possono predisporre, a condizione che abbiano un Piano strutturale approvato e in coerenza con questo, la ricognizione delle aree corredandola di specifiche schede sulle condizioni di degrado presenti, sugli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire, sui parametri di riferimento per gli <strong>interventi </strong>e sugli incrementi che non potranno superare comunque il 35% della superficie utile lorda esistente.</p>
<p>&#8216;<em>Una volta che i Comuni abbiano effettuato la ricognizione delle aree degradate</em> &#8211; <strong>continua l&#8217;assessore al Governo del territorio </strong>&#8211; <em>possono essere presentati, da parte dei soggetti che ne hanno titolo, piani di intervento comprensivi del progetto preliminare di riqualificazione urbana. Ma per redigere i progetti, e questa è una novità a cui teniamo molto, si dovrà ricorrere a concorsi con avviso al pubblico oppure a un invito diretto ad almeno 3 progettisti. Per la valutazione degli interventi è prevista poi l’istituzione di un’apposita commissione giudicatrice i cui componenti tecnico-scientifici sono selezionati mediante procedure di evidenza pubblica. I piani di intervento saranno oggetto di pubblicazione, e dovranno essere discussi in un’assemblea pubblica al fine di favorirne la conoscenza e raccogliere osservazioni e contributi dei cittadini&#8217;.</em></p>
<p>Per attuare il decreto legge 70/2011, che prevede delle premialità stabilite direttamente dalle<strong> norme regionali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente,</strong> la nuova legge introduce, infine, un nuovo articolo al<strong> Piano Casa </strong>per consentire, sugli <strong>edifici a destinazione d&#8217;uso industriale o artigianale in aree produttive, interventi di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente e legittimata da permesso.</strong></p>
<p>&#8216;<em>Questo comporta</em> &#8211; <strong>spiega ancora l&#8217;assessore</strong> &#8211; <em>la necessità di prorogare la durata di validità della legge regionale 24/2009 Piano Casa fino al 31 dicembre 2012. Una estensione indispensabile per permettere agli enti locali di adeguare i propri strumenti urbanistici e alle imprese di prevedere eventuali investimenti&#8217;. <em><br />
<strong><em>Fonte: Regione Toscana</em></strong></em></em></p>
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