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	<title>Cambiocasa News &#187; lavori manutenzione straordinaria</title>
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		<title>Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:00:39 +0000</pubDate>
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</div>Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza Le competenze dell&#8217;amministratore ed il ruolo dell&#8217;assemblea Una sentenza resa dal Tribunale di Salerno il 10 ottobre del 2010 ci offre il pretesto per tornare a trattare del tema dei lavori di manutenzione straordinaria e i poteri dell&#8217;amministratore di condominio il relazione agli stessi. La norma<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/problemi-di-condominio-lavori-di-straordinaria-manutenzione-ed-urgenza/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Problemi di condominio, lavori di straordinaria manutenzione ed urgenza </em></strong></p>
<p><strong><em>Le competenze dell&#8217;amministratore ed il ruolo dell&#8217;assemblea</em></strong></p>
<p><strong>Una sentenza resa dal Tribunale di Salerno il 10 ottobre del 2010 ci offre il pretesto per tornare a trattare del tema dei lavori di manutenzione straordinaria e i poteri dell&#8217;amministratore di condominio il relazione agli stessi. La norma di riferimento è quella contenuta nel secondo comma dell&#8217;art. 1135 c.c. a mente del quale &#8216;l&#8217;amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea&#8217;.</strong><br />
<span id="more-1469"></span><br />
Questa <strong>norma </strong>è caratterizzata da due elementi chiave: il<strong> requisito dell&#8217;urgenza</strong> degli interventi manutentivi straordinari e <strong>i poteri dell&#8217;assemblea </strong>cui l&#8217;amministratore ha l&#8217;obbligo di riferire alla prima occasione utile.</p>
<p>Quanto all&#8217;<strong>urgenza </strong>si tratta dello stesso concetto elaborato dalla <strong>giurisprudenza </strong>in relazione all&#8217;art. 1134 c.c. che riguarda specificamente il diritto al <strong>rimborso delle spese</strong> per interventi effettuati dal singolo condomino sulle parti nel caso di necessità. In questo contesto, la <strong>Cassazione </strong>è costante nel ribadire che con <strong>urgenza </strong>della <strong>spesa </strong>s&#8217;intende fare riferimento a quell&#8217;intervento da eseguire &#8216;senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l&#8217;<strong>amministratore </strong>o gli altri <strong>condomini</strong>&#8216; (Trib. Monza 24 maggio 2006).</p>
<p>Nel caso dell&#8217;art. 1135 c.c., dunque, l&#8217;<strong>amministratore </strong>deve avere di fronte un&#8217;impossibilità obiettiva di fare decidere l&#8217;<strong>assemblea </strong>(competente in via generale sulle opere di <strong>straordinaria manutenzione</strong>, art. 1135, primo comma, c.c.) e quindi trovarsi nella condizione di dover agire al fine di evitare che si producano dei danni o che gli stessi, se già verificatisi, possano aumentare.</p>
<p>In questo contesto l&#8217;obbligo di riferire all&#8217;<strong>assemblea </strong>ha valore meramente informativo, poiché i lavori di <strong>manutenzione straordinaria</strong> resisi urgenti sono di competenza dell&#8217;<strong>amministratore</strong>. In tal senso la <strong>Suprema Corte di Cassazione </strong>ebbe modo di specificare che &#8216;il citato art. 1135, u.c., cod. civ. abilita espressamente l&#8217;<strong>amministratore </strong>ad ordinare lavori di <strong>manutenzione straordinaria </strong>che rivestano carattere di <strong>urgenza</strong>, imponendogli soltanto l&#8217;obbligo di riferirne alla prima <strong>assemblea dei condomini</strong>, obbligo che non può in alcun modo confondersi con la necessità di ratifica di un atto esorbitante dal mandato, rientrando, invece, sia pure con carattere particolare, nell&#8217;obbligo generale che incombe all&#8217;<strong>amministratore </strong>di rendere conto della sua gestione ai <strong>condomini</strong>. Nè l&#8217;inosservanza di detto obbligo preclude il suo diritto al <strong>rimborso delle spese </strong>riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate&#8217; (così Cass. 10144/96).</p>
<p>Proprio richiamando questo precedente ed aderendovi convintamente il Tribunale di Salerno ha risolto una <strong>controversia </strong>relativa all&#8217;impugnazione di una <strong>deliberazione condominiale</strong> avente ad oggetto la nomina del direttore dei lavori e la scelta dell&#8217;impresa esecutrice degli stessi. A dire dell&#8217;impugnante la <strong>deliberazione assembleare</strong> era invalida in quanto mancava la decisione sull&#8217;effettuazione dei lavori. Il magistrato campano, nello smentire l&#8217;assunto del ricorrente, sulla base delle risultanze istruttorie, ha specificato che i lavori erano stati deliberati in precedenza e che in ogni caso essendo gli stessi urgenti, che l&#8217;amministratore ben avrebbe potuto disporre addirittura di sua iniziativa e sottoporre poi alla prima <strong>assemblea</strong>, ma non per ottenere una ratifica, ma soltanto per ottemperare all&#8217;obbligo generale di rendere conto della propria gestione ai condomini (Trib. Salerno 10 ottobre 2010).</p>
<p><strong>Fonte: Condominio.Web – Avv. Alessandro Gallucci</strong></p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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