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	<title>Cambiocasa News &#187; accesso incentivi efficienza energetica</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Efficienza energetica, come accedere agli incentivi</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 04:10:00 +0000</pubDate>
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</div>Efficienza energetica, come accedere agli incentivi Il decreto legge del 25 marzo 2010, n° 40, all&#8217; articolo 4 ha previsto l&#8217; istituzione di un Fondo contributi per l&#8217; acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, con obiettivo mirato all&#8217; ecocompatibilità e al miglioramento della sicurezza sul lavoro. Gli interventi sono a sostegno della domanda per<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/efficienza-energetica-come-accedere-agli-incentivi/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><em>Efficienza energetica, come accedere agli incentivi</em></p>
<p><em>Il decreto legge del 25 marzo 2010, n° 40, all&#8217; articolo 4 ha previsto l&#8217; istituzione di un Fondo contributi per l&#8217; acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, con obiettivo mirato all&#8217; ecocompatibilità e al miglioramento della sicurezza sul lavoro. Gli interventi sono a sostegno della domanda per particolari settori in crisi</em></p>
<p>Per gli <strong>immobili </strong>ad <strong>alta efficienza energetica</strong>, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 79 del 6 – 4 &#8211; 2010, disciplina le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, fissando un ammontare dei <strong>contributi </strong>pari a 60 milioni di euro per l&#8217; <strong>acquisto </strong>di tali <strong>immobili </strong>e le relative modalità di accesso.<br />
<span id="more-68"></span><br />
<strong>Modalità di accesso</strong><br />
L&#8217; ammontare unitario del contributo è fissato all&#8217; articolo 2, comma 1 lettera s, ponendolo in relazione alla superficie dell&#8217; <strong>immobile </strong>ed al <strong>risparmio di energia</strong>, rispetto ai limiti di legge, per quanto riguarda la <strong>climatizzazione invernale.</strong></p>
<p>&#8211; Il <strong>contributo </strong><strong>è pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile,</strong> nel limite massimo di 5.000 euro per singolo <strong>immobile</strong>, nel caso in cui la <strong>prestazione energetica </strong>sia migliore almeno del 30% rispetto ai valori della Tabella 1.3 di cui all&#8217; allegato C n.1, del decreto legislativo 192 / 05.<br />
<strong>&#8211; Il contributo è pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile</strong>, nel limite massimo di 7.000 euro per singolo <strong>immobile</strong>, nel caso in cui la<strong> prestazione energetica</strong> sia migliore almeno del 50% rispetto ai valori della Tabella 1.3, di cui all&#8217; allegato C n.1, del decreto legislativo 192 / 05</p>
<p>I valori di <strong>energia </strong>primaria da conseguire per la<strong> climatizzazione invernale </strong>vanno calcolati facendo riferimento alla Tabella 1.3 &#8216;Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2010, per il fabbisogno annuo di energia primaria per la <strong>climatizzazione invernale</strong> per metro quadrato di superficie utile interna dell&#8217; edificio, espresso in kWh/m2 anno&#8217;, relativa agli<strong> edifici residenziali, </strong>contenuta nell&#8217; Allegato C del d.lgs 192 / 05.</p>
<p><strong>Certificazione energetica</strong><br />
Il raggiungimento della <strong>prestazione energetica</strong> richiesta deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal d.lgs 192 / 05, da un <strong>soggetto accreditato.</strong> Chi procederà alla <strong>certificazione </strong>dovrà basarsi sull&#8217; intero quadro normativo delineato dal d.lgs 192 / 05, comprese le modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs 311 / 06 e dai decreti attuativi successivamente pubblicati, con particolare riferimento alle metodologie di calcolo, alle norme di riferimento, alle caratteristiche dei software utilizzati.</p>
<p>Per quanto riguarda il soggetto che deve rilasciare la<strong> certificazione energetica,</strong> si attende ancora il DPR previsto dall&#8217; articolo 4 del decreto legislativo 192 / 05 che deve fissare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la <strong>qualificazione </strong>e l&#8217; indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la <strong>certificazione energetica</strong> degli <strong>edifici</strong>. Oggi, quindi, occorre riferirsi all&#8217; Allegato III del decreto legislativo 115 / 2008, dove sono indicate le caratteristiche professionali richieste ai soggetti che devono rilasciare la <strong>certificazione energetica.</strong></p>
<p>L&#8217; allegato III del D. lgs 115 / 08 stabilisce che vengano riconosciuti come <strong>Soggetti certificatori</strong> i <strong>tecnici abilitati</strong>, ovvero tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionisti liberi od associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all&#8217; esercizio della professione relativa alla progettazione di <strong>edifici </strong>ed <strong>impianti</strong>.</p>
<p>Diversamente il tecnico deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Deve comunque essere assicurata l&#8217; indipendenza e l&#8217; imparzialità di giudizio dei <strong>Soggetti certificatori,</strong> tranne che nel caso di <strong>tecnici abilitati </strong>dipendenti che operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell&#8217; <strong>energia </strong>e dell&#8217; <strong>edilizia</strong>.</p>
<p>Con il termine <strong>soggetto &#8216;accreditato&#8217;</strong> forse il Ministero intendeva fissare un ulteriore requisito, ovvero che i soggetti, oltre possedere le caratteristiche professionali fissate dalla legge, operino per enti di <strong>certificazione </strong>e / o di ispezione accreditati dall&#8217; Ente unico di accreditamento nazionale denominato <strong>Accredia</strong>. Si attendono chiarimenti da parte del Ministero.</p>
<p><strong>Ulteriori requisiti</strong><br />
<strong>Ulteriori requisiti </strong>previsti per accedere al <strong>contributo</strong>: l&#8217; <strong>immobile </strong>deve essere di <strong>nuova costruzione </strong>ed acquistato per <strong>prima abitazio</strong>ne della <strong>famiglia</strong>.</p>
<p><strong>Procedura per accedere al contributo</strong><br />
Occorre che il preliminare di <strong>compravendita </strong>dell&#8217; <strong>immobile </strong>sia stato stipulato con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dopo il 6 aprile 2010, ed il contratto definitivo di compravendita sia stipulato entro il 31 dicembre 2010.</p>
<p>Nei venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di <strong>compravendita</strong>, il venditore deve procedere alla prenotazione del <strong>contributo </strong>presso il soggetto di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico che risulta essere Poste Italiane, come risulta dal sito del Ministero dedicato agli <strong>incentivi</strong><br />
http//incentivi 2010.sviluppoeconomico.gov.it/</p>
<p>Il venditore deve preliminarmente registrarsi contattando il numero verde 800 556 670, fornendo il codice fiscale, il codice REA e la provincia, il CAP e la località della sede dell&#8217; esercizio. Terminata la registrazione, al venditore sarà assegnato il <strong>Codice identificativo</strong> da usare per le prenotazioni dei <strong>contributi</strong>.</p>
<p>Dal 15 aprile 2010 il venditore può verificare, sempre tramite il numero verde sopra indicato, la disponibilità delle risorse finanziarie e procedere, nei venti giorni precedenti la stipula, alla prenotazione del contributo fornendo i seguenti dati:<br />
&#8211; Settore di appartenenza del prodotto (<strong>immobili ad alta efficienza energetica</strong>)<br />
&#8211; Tipologia del prodotto (<strong>prestazione energetica migliore</strong> del 30% o del 50% rispetto ai limiti fissati dal decreto)<br />
&#8211; Superficie utile sulla quale viene calcolato il <strong>contributo </strong>(indicata nell&#8217; attestato di <strong>certificazione energetica)</strong><br />
&#8211; Estremi dell&#8217; acquirente (codice fiscale e dati bancari per il successivo accredito del <strong>contributo</strong>)<br />
&#8211; <strong>Prezzo base (al lordo di IVA)</strong></p>
<p>Al momento della stipula del contratto definitivo di <strong>compravendita</strong>, deve essere confermata la prenotazione del <strong>contributo </strong>e deve essere allegato l&#8217; attestato di <strong>certificazione energetica,</strong> ai soli fini dell&#8217; ottenimento dei <strong>contributi</strong>.</p>
<p>Per l&#8217; erogazione del <strong>contributo</strong>, entro 45 giorni dalla stipula, l&#8217; acquirente deve trasmettere a Poste Italiane la seguente documentazione:<br />
<strong>&#8211; richiesta di rimborso contenete la ricevuta di registrazione della prenotazione e l&#8217; autodichiarazione firmata in formato Check list dei documenti allegati (compilabile e scaricabile dal portale)<br />
&#8211; copia documento di identità dell&#8217; acquirente;<br />
&#8211; codice fiscale dell&#8217; acquirente;<br />
&#8211; dati bancari dell&#8217; acquirente;<br />
&#8211; copia autentica del contratto definitivo di compravendita, riportante l&#8217; indicazione dell&#8217; incentivo, munita degli estremi della registrazione.</strong></p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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